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Ordinanza — n. 34607/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically contest the ratio decidendi of the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34607/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Claudia Micconi's appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the reasoning of the lower court. The appellant argued that a lawyer's court declaration sufficed to notify creditors of a company transformation, but the appellate court correctly required formal notice via registered mail or equivalent proof. The court rejected the appeal as it did not adequately refute the legal basis for the lower court's decision regarding creditor consent.

Regesto Legislator

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Art. 2500-quinquies c.c.; Cass. 29745/2020: The transformation of a company does not liberate unlimitedly liable partners unless creditors consent, which is presumed only upon specific communication via registered mail or equivalent proof, excluding mere knowledge from other sources or attorney declarations.

Parole chiave

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creditor consent company transformation unlimited liability inadmissible appeal ratio decidendi trasformazione della società debito sociale società a responsabilità limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 2500-quinquies c.c.
CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2500 -quinquies c.c., in quanto la corte territoriale — dopo avere correttamente ricostruito la vicenda quale trasformazione da società di fatto a s.r.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 2500 -quinquies c.c
CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2500 -quinquies c.c., in quanto la corte territoriale — dopo avere correttamente ricostruito la vicenda quale trasformazione da società di fatto a s.r.l.
art. 2500-ter c.c
CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2500 -quinquies c.c., in quanto la corte territoriale — dopo avere correttamente ricostruito la vicenda quale trasformazione da società di fatto a s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29745/2020
Cass. 25/02/2004, n. 3741
Cass. 23/03/2005, n. 6219
Cass. 17/07/2007, n. 15952
Cass. 19/08/2009, n. 18421
Cass. 24/02/2020, n. 4905
18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905); in particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n.
Cass. 10/08/2017, n. 19989
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1844-2020 proposto da: MICCONI CLAUDIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MANCONI; - ricorrente - contro TECNOLOGICAL & SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE D'APPELLO di /5" fo CAGLIARI, depositata il Z5/0/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d'appello di Cagliari ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 12 ottobre 2016, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di € 192.666,42, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori, emesso su istanza della Tecnological & Services s.r.l. contro Vitale Micconi; - che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Claudia Micconi, notificato soltanto alla Tecnological & Services s.r.1., articolando un unico motivo; - che deposita controricorso la società intimata;

CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2500 -quinquies c.c., in quanto la corte territoriale — dopo avere correttamente ricostruito la vicenda quale trasformazione da società di fatto a s.r.l. — ha ritenuto indispensabile la lettera raccomandata in forza della summenzionata disposizione, che invece ammette anche «altri mei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento», al fine di comunicare ai creditori la delibera di trasformazione ed ottenere la liberazione dei soci illimitatamente responsabili in caso di consenso di quelli: e, nella specie, per tale comunicazione deve ritenersi sufficiente la dichiarazione del difensore della Vitale Micconi s.r.l. nel corso del primo grado di giudizio, allorché, all'udienza del 9 luglio 2015, ebbe a verbalizzare che «la impresa individuale Micconi Vitale è cessata in data 2310912010 per decesso del titolare Sig.

Vitale Micconi, e ad essa è subentrata, quanto alle situazioni Ric. 2020 n. 01844 sez. MI - ud. 17-06-2021 -2- soggettive attive a passive, la Impresa Micconi Vitale dichiarazione ripetuta all'udienza del 1° ottobre 2015; - che la corte territoriale ha ritenuto corretta la ricostruzione della vicenda societaria in termini di trasformazione, avendo accertato che all'impresa individuale subentrò una società di fatto tra le due eredi Barbara e Claudia Micconi, in seguito trasformatasi in società a responsabilità limitata; tuttavia, la corte d'appello ha negato che sia stata integrata la fattispecie liberatoria del soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie sorte prima della trasfotinazione, consistente nel consenso espresso o presunto del creditore, e ciò perché, ai sensi dell'art. 2500-ter c.c., a tal fine «è indispensabile che venga ai creditori comunicata la delibera di trasformazione, comunicazione che può avvenire con qualunque mezzo idoneo a garantirne la effettiva conoscenza.

In forza di tale principio, qualora le eredi del signor Micconi avessero voluto beneficiare del meccanismo previsto da tale norma, avrebbero dovuto comunicare ai creditori (nella specie alla Tecnological) la deliberazione di trasformazione per regolarizzazione in essere dalla s.d.f alla Impresa Micconi Vitale s.r.l.; invece, nel caso di specie, la delibera di trasformazione non è stata affatto comunicata...»; - che ha aggiunto la corte del merito come, in particolare, a tal fine non è idonea la dichiarazione del difensore in udienza, in cui egli ha solo segnalato il «subentro» nelle posizioni soggettive, dichiarazione che «non può evidentemente tenere luogo all'adempimento richiesto dalla fattiv,ecie legale in discussione, talché sicuramente questa non può essere ritenuto mezzo idoneo ad integrare il consenso presunto/ implicito della controparte»; - che, ciò posto in forza dell'inequivoco contenuto della motivazione della sentenza impugnata, l'unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, non avendo esso compreso la rado decidendi esplicitata dalla corte territoriale: la quale non ha affatto Ric. 2020 n. 01844 sez.

MI - ud. 17-06-2021 -3- ritenuto indispensabile una lettera raccomandata per comunicare ai creditori la deliberazione di trasformazione, ma ha invece negato essere stata integrata proprio la fattispecie della disposizione applicabile, l'art. 2500-%riC".p2c? ' nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, secondo cui la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti relativi all'operazione straordinaria, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso, consenso presunto in presenza di una comunicazione relativa alla «delibernione di tra.Ormnione (..) per raccomandata o con altri mei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento» e mancato diniego del consenso entro il termine, ivi stabilito, di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; - che, invero, si è affermato come, ai sensi dell'art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel tettnine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera (Cass. 29745/2020);

Ric. 2020 n. 01844 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -4- - che nella specie, pertanto, non può tenere luogo di tale comunicazione della delibera la dichiarazione a verbale del difensore in udienza che la ditta individuale si è trasfotmata in s.r.1.; - che, peraltro, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibílità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;

Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905); in particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989); - che il ricorso, dunque, è inammissibile, non essendo detta ratio validamente contrastata; che la manifesta inammissibilità del ricorso rende superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Andrea, Federica e Francesca Aresti; - che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, oltre ad € 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Ric. 2020 n. 01844 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -5- Così deciso in Roma,