Cassation court quashes appeal for lack of reasoning on notification failure under Italian Bankruptcy Law Art. 15.3.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Second Instance Court's decision because it failed to provide specific reasoning regarding the alleged failure to notify the bankruptcy petition. The appellant argued that the notification was invalid, while the lower court dismissed this without addressing the statutory requirements of Article 15, paragraph 3 of the Bankruptcy Law. Consequently, the Court ruled that the omission of this mandatory motivation rendered the appeal decision legally flawed and remanded the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 c. 3 della legge fallimentare; Art. 101 c.p.c.: The Second Instance Court must explicitly address and provide reasoning for any alleged procedural violations, such as the failure to notify the debtor, as required by the Bankruptcy Law; a generic reference without substantive analysis constitutes a ground for cassation.
Parole chiave
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C.C. 09/06/2021 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG e proposto da: CO BEL s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Fauceglia (p.e.c. fauceglia.giuseppe@pec.giuffre.it ) ed elettivamente domiciliata presso lo "studio legale Bruno" in Roma, via Veneto, 7; - ricorrente - nei confronti di Fallimento CO BEL s.r.l. in liquidazione, e Roberto Cavalli s.p.a.; - intimati / avverso la sentenza n. 1791/2018 depositata dalla Corte di appello di Salerno in data 21 novembre 2018 RG n. 1716/2018; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni;
Rilevato che Ricorre per cassazione la s.r.l. in liquidazione CO.BEL. contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha respinto il ricorso della società CO.BEL. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal Tribunale di Salerno e depositata il 4.7.2018. In primo grado il Tribunale di Salerno aveva ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio e aveva fondato nel merito la dichiarazione di fallimento sulla riscontrata esistenza di una esposizione debitoria per oltre 84.000 euro e di un patrimonio netto negativo pari a 450.000, sulla mancanza di disponibilità finanziarie e immobiliari da destinare al pagamento dei creditori, sull'omesso deposito di bilanci e situazione patrimoniale relativa all'ultimo triennio.
Ha impugnato la decisione del Tribunale la s.r.l. CO.BEL. in liquidazione lamentando di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e contestando la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte di debiti oggetto di contestazione in sede giudiziaria. La Corte di appello salernitana nel respingere l'appello ha rilevato che la società reclamante non aveva specificato in quale vizio sarebbe incorsa la ricorrente nella notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento effettuata ai sensi dell'art. 15 c. 3 L.F. in seguito all'esito negativo della notifica a mezzo p.e.c. da parte della Cancelleria.
Ha ritenuto infondata la censura relativa alla contestata ma inesistente abbreviazione dei termini e inconferente il richiamo all'art. 136 e seguenti c.p.c. Nel merito la Corte di appello ha ritenuto la legittimazione attiva della creditrice Roberto Cavalli s.p.a. a proporre l'istanza per la dichiarazione di fallimento sulla base del proprio credito cambiario, del protesto e del precetto intimato alla società CO.BEL. Ha rilevato infine la genericità e infondatezza delle contestazioni relative alla pretesa insussistenza dello stato di insolvenza.
Con il primo motivo di ricorso la società CO.BEL. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c. 3 della legge fallimentare nonché dell'art. 101 c.p.c. Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all'art. 112 c.p.c. Ritenuto che Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, pur richiamando l'art. 15 c. 3 della legge fallimentare e dando atto dell'esito negativo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione del debitore, effettuata, a mezzo p.e.c., dalla Cancelleria, ha omesso qualsiasi motivazione sulla dedotta mancata notifica del ricorso e del decreto prescritta, a cura del ricorrente, dal citato art. 15 c.3. che ne prevede le modalità.
Resta assorbito il secondo motivo. Va pertanto cassata la decisione impugnata e rimessa la causa alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gi