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Ordinanza — n. 34602/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court dismissal due to wrong defendant in State-funded defense compensation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34602/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Carlo Villari's appeal against the Naples Tribunal's dismissal of his opposition regarding defense compensation. Villari argued the Ministry of Justice lacked standing because the underlying administrative proceeding required the Ministry of Economy and Finance as the proper defendant. The court held that an error in identifying the correct public authority does not terminate proceedings but merely requires re-notification to the correct entity.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260; Art. 170 del DPR n. 115/2002: An erroneous identification of the passively legitimated public authority in proceedings for defense compensation does not invalidate the process but mandates re-notification to the correct organ to ensure effective adversarial proceedings.

Parole chiave

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State-funded defense passive legitimation re-notification procedure Ministry of Economy defense compensation indennità del difensore d'ufficio spese amministrative amministrazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260
30649/2018, a mente del quale l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l.
Art. 170 del DPR n. 115/2002
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 170 del DPR n.
Art. 185 del DPR n. 115/2002
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 185 del DPR n. 115/2002, nonché degli artt.
Art. 2, 3, 24 e 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8516/2012
Già Cass. S.U. n. 8516/2012, citata, ha evidenziato che ai sensi dell’art.
Cass. n. 12557/2013
Cass. n. 12557/2013; Cass.
Cass. n. 12322/2019
12557/2013; Cass. n. 12322/2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22464-2019 proposto da: VILLARI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato JACOPO FRONZONI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 maggio 2019, ha rigettato per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia l’opposizione proposta dall’avv.

Carlo Villari avverso il decreto con il quale era stato rigettato il ricorso per la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta dinanzi al TAR, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza promosso da una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi espressi da Cass. S.U. n. 8516/2012 quanto all’individuazione del soggetto passivo legittimato rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio, rilevava che la legittimazione del Ministero della Giustizia era limitata ai casi in cui il giudizio presupposto aveva natura civile o penale, mentre nel caso di giudizio amministrativo, come nella specie, la legittimazione era da attribuire, come si ricavava dalla previsione dell’art. 185 del DPR n. 115/2002, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Avverso tale ordinanza propone ricorso Villari Carlo sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale. Ric. 2019 n. 22464 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 170 del DPR n. 115/2002 con la violazione altresì degli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; erronea ricostruzione del fatto.

Deduce il ricorrente che la sentenza a Sezioni Unite n. 8516/2012 ha affermato la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia quanto alla liquidazione dei compensi per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e tale affermazione deve ritenersi estesa anche al caso in cui l’attività concerna la difesa in giudizi amministrativi. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 185 del DPR n. 115/2002, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; erronea ricostruzione del fatto.

Si sostiene che l’art. 185 citato riguarda le aperture di credito per la regolazione dei pagamenti e, quindi, non rileva ai fini della soluzione del caso in esame. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono. In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità delle censure nella parte in cui denunciano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5, sulla base della lettera della norma non più applicabile ratione temporis. Quanto invece alle dedotte violazioni di legge, rileva il Collegio che deve ritenersi corretta in diritto l’affermazione del giudice di merito secondo cui il destinatario passivo dell’azione di Ric. 2019 n. 22464 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 pagamento dei compensi maturati in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi svoltisi dinanzi al giudice amministrativo va individuato nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritiene il Collegio che occorra prendere le mosse dalla motivazione di Cass. S.U. n. 8516/2012 che, nell’affermare la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla domanda di liquidazione dei compensi proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali, nel risolvere il contrasto che si era determinato all’interno della Corte, ha tratto argomento per pervenire a specificare la generica dizione di “erario” nella detta amministrazione partendo proprio dal dettato dell’art. 185 del DPR n. 115 del 2002, che dispone che le aperture di credito per la regolazione ed il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia per il processo civile e penale e, per quanto interessa in questa sede, del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il processo amministrativo e contabile, secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei Conti.

Da tale disposizione deve quindi correttamente trarsi la regola per cui, nel caso in cui l’attività professionale sia stata prestata per un giudizio amministrativo, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze legittimato passivo rispetto alla richiesta di liquidazione dei compensi. Ric. 2019 n. 22464 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Alcun argomento in senso contrario può trarsi da Cass. S.U. n. 26908/2016 o da Cass. n. 3926/2019 che, pur a fronte di attività professionale resa dinanzi al giudice amministrativo hanno deciso ricorsi che vedevano come controparte del professionista il Ministero della Giustizia, atteso che, come si rileva dalla motivazione dei provvedimenti in esame, a differenza di quanto invece avvenuto nella fattispecie, l’Avvocatura dello Stato non aveva contestato la correttezza circa l’individuazione dell’amministrazione destinataria della pretesa di pagamento.

Ne deriva che, nella fattispecie, è stata data applicazione al principio affermato da Cass. S.U. n. 30649/2018, a mente del quale l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, sempre che l'Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, sicché, in mancanza di una tale tempestiva eccezione, resta preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio.

La sollecitazione posta dai motivi di ricorso in merito alla corretta individuazione del legittimato passivo della pretesa azionata, se da un lato porta a confermare la correttezza della soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, pone però Ric. 2019 n. 22464 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 la Corte nella necessità di interrogarsi se sia altrettanto corretta la soluzione in punto di rigetto del ricorso, una volta ravvisato, ancorché a seguito di tempestiva eccezione dell’Avvocatura dello Stato, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. La risposta della Corte è nel senso dell’erroneità dell’esito al quale è approdato il Tribunale di Napoli.

Già Cass. S.U. n. 8516/2012, citata, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l'errata indicazione della persona cui l'atto introduttivo doveva essere notificato (norma applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato), in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, occorre poi provvedere alla rimessione in termini, tramite rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice (conf.

Cass. n. 12557/2013; Cass. n. 12322/2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo - nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia - non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio Ric. 2019 n. 22464 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22464/2019 Numero sezionale 9508/2021 Numero di raccolta generale 34602/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione).

Ne consegue che risulta erronea la definizione del processo alla quale è approdata l’ordinanza impugnata, posto che, una volta recepita la correttezza dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato quanto all’individuazione del Ministero passivamente legittimato, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato che, previa rinnovazione della notifica del ricorso in opposizione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 22464 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9