Cassation court allows defense fee claim against state but dismisses incidental costs argument due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the first appeal admissible, overturning the lower tribunal's refusal to award minimum defense fees to a self-represented lawyer. While the second ground regarding incidental costs was rejected as inadmissible due to the client's lost interest after the lower court corrected the error, the primary claim for statutory minimums was upheld. Consequently, the contested order was annulled and remanded for a new decision on the defense fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 2 DM 55/2014; The court must award minimum defense fees when the lower court's liquidation violates statutory minimums, while incidental cost claims become inadmissible if the client loses interest after the lower court corrects the error.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20529-2019 proposto da: APICELLA GAETANO, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOMMA CAMPAGNA 9, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CARRACINO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20529/2019 Numero sezionale 9507/2021 Numero di raccolta generale 34599/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Lette le memorie depositate dal ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato Gaetano Apicella ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania avverso il provvedimento del giudice monocratico con il quale era stato liquidato il compenso a carico dell’erario per l’attività prestata quale difensore in un processo penale di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 6 maggio 2019, rilevata la tempestività dell’opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002, avuto riguardo alla data di notificazione del provvedimento opposto, dopo avere riscontrato l’effettivo svolgimento dell’attività difensiva, culminata con l’accertamento della prescrizione del reato da parte della Corte di Cassazione, rilevava che, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, la liquidazione dei compensi sebbene non debba avvenire in misura superiore ai valori medi, non può in ogni caso essere inferiore ai minimi tariffari che conservano il carattere di inderogabilità.
Poiché la liquidazione operata nel decreto opposto risultava in violazione dei minimi, occorreva rideterminare i compensi in favore dell’opponente, in misura corrispondente ai minimi, con il riconoscimento del compenso, al netto delle riduzioni prescritte, in misura pari ad € 2.010,00 Quanto alle spese del giudizio, stante la non opposizione del Ministero, provvedeva alla loro integrale compensazione. Avverso tale ordinanza propone ricorso Apicella Gaetano sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2019 n. 20529 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20529/2019 Numero sezionale 9507/2021 Numero di raccolta generale 34599/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento del fatto, quanto alla decisione di compensare le spese del giudizio di opposizione. Si evidenzia che nella fattispecie, attesa l’integrale soccombenza del Ministero, non poteva procedersi alla compensazione delle spese, emergendo altresì che, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento gravato, il Ministero lungi dal non opporsi, si era costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il motivo è fondato. Nella fattispecie risulta applicabile ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c. quale risultante a seguito della novella di cui al d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche ad opera della legge n. 162/2014. La norma è stata poi interessata da una parziale pronuncia di incostituzionalità ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018. A seguito di tale intervento del giudice delle leggi, questa Corte ha quindi chiarito che (Cass. n. 3977/2020) ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o Ric. 2019 n. 20529 sez.
M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20529/2019 Numero sezionale 9507/2021 Numero di raccolta generale 34599/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (conf.
Cass. n. 4696/2019). La decisione del giudice di merito di addivenire alla compensazione delle spese facendo riferimento alla mancata opposizione del Ministero, in disparte la correttezza di tale rilievo, risulta in contrasto con la corretta applicazione dell’art.92 c.p.c., quale imposta dalla giurisprudenza di questa Corte, non rientrando la circostanza evidenziata in alcuna delle ipotesi che, in base al testo vigente della norma, consentono la compensazione delle spese di lite. Il provvedimento gravato deve quindi essere cassato in relazione al motivo accolto.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM n. 55 del 2014 nonché dell’art. 13 co. 6 della legge n. 247/2012 in quanto, nel provvedere alla liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività difensiva svolta dall’Apicella in favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice di merito ha omesso di riconoscere anche le spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi liquidati, ancorché vi fosse specifica richiesta nell’istanza di liquidazione nel ricorso in opposizione.
Va però evidenziato che, come sottolineato dal ricorrente nelle memorie, il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento di istanza del ricorrente, ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza impugnata, riconoscendo all’avv. Apicella anche le spese generali, di talché il ricorrente Ric. 2019 n. 20529 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20529/2019 Numero sezionale 9507/2021 Numero di raccolta generale 34599/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento del motivo in esame. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del motivo per sopravvenuto difetto di interesse Il giudice di rinvio, che si designa del Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo e cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 20529 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
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