Cassation court dismisses appeal for excessive length of proceedings due to lack of specific evidence of continued interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the heirs' appeal against the Ministry of Economy and Finance regarding the excessive length of a prior administrative lawsuit. The heirs argued for an indemnity based on the prolonged duration of the case, but the lower court found they failed to prove their deceased father maintained a specific interest in the outcome after the defense attorney's death. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the burden of proof for continued interest lies with the appellants and that general claims of judicial dysfunction do not satisfy the legal requirements for an award under the relevant statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.; The court must conduct a factual inquiry to verify if the presumption of disinterest is overcome, and the burden of proving continued interest rests entirely on the party claiming excessive length.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16479 - 2020 R.G. proposto da: FALCONE ALESSANDRO - c.f. FLCLSN71L28H501Y - FALCONE ANTONELLO - c.f. FLCNNL74A25H501A - (entrambi quali eredi di Michele Falcone) elettivamente domiciliati in Roma, alla via al Quarto Miglio, n. 50, presso lo studio dell'avvocato Rosa Carlo che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE - c.f. 80207790587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 2442/2019, 9zg. 3s udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato in data 28.2.2019 Alessandro Falcone ed Antonello Falcone, eredi di Michele Falcone, deceduto il 16.2.2018, adivano la Corte d'Appello di Roma. Esponevano che il loro dante causa, unitamente ad altri appartenenti alla Guardia di Finanza, aveva intrapreso, con ricorso in data 28.10.2003, dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giudizio volto a conseguire il riconoscimento della maggiorazione sull'assegno funzionale ex art. 1, 90 co., della legge 468/1987 ed ex art. 6 della legge n. 472/1987.
Esponevano che il giudizio era stato definito in primo grado con sentenza n. 140 del 6.2.2009 di reiezione del ricorso ed in grado d'appello - appello intrapreso con ricorso proposto in data 21.1.2010 - con sentenza n. 399/2017 di estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito dell'interruzione per sopravvenuto decesso del difensore degli appellanti. Si dolevano dunque i ricorrenti per l'irragionevole durata del giudizio anzidetto e chiedevano ingiungersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze la corresponsione di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 17.4.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. Alessandro Falcone ed Antonello Falcone proponevano opposizione. Resisteva il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Con decreto n. 2442/2019 la Corte di Roma rigettava l'opposizione.5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Alessandro Falcone ed Antonello Falcone, eredi di Michele Falcone; ne hanno domandato sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. I ricorrenti hanno depositato memoria.
8. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2, 2° co. sexies, lett. c), della legge n. 89/2001 nonché dell'art. 6 della C.E.D.U. Deducono che la dichiarazione di estinzione del giudizio è intervenuta allorché era già stato superato il termine di ragionevole durata del giudizio "presupposto". Deducono che la proposizione dell'appello, a seguito del rigetto in prime cure dell'iniziale ricorso, dà ragione dell'interesse del loro dante causa all'ottenimento di una pronuncia favorevole e dunque dà riscontro del "patema d'animo" sofferto dal loro dante causa per l'irragionevole procrastinarsi del giudizio "presupposto".
9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, viepiù che non meritano seguito i rilievi di cui alla depositata memoria. Il ricorso è quindi da rigettare. A1144" 10. Innegabilmente questa Corte reputa che, in materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio "presupposto", per mancata riassunzione in esito all'interruzione per decesso della parte o del difensore, non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18333). E nondimeno questa Corte spiega, evidentemente con valenza anche in relazione alla operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio ex lett.
c) del 2° co. sexies dell'art. 2 della legge n. 89/2001, che la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2020, n. 28378).
11. In questi termini la valutazione della corte di merito è ineccepibile e congrua e, comunque, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ., va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. In particolare, la corte distrettuale ha debitamente puntualizzato che gli opponenti non avevano dimostrato in modo specifico che, nonostante l'interruzione in data 21.3.2015 del giudizio "presupposto" seguita al decesso del difensore del loro dante causa e la mancata riassunzione del medesimo A 4 giudizio, perdurasse in capo al loro dante causa, Michele Falcone, l'interesse al conseguimento del bene della vita richiesto.
12. D'altronde, senza dubbio i ricorrenti avrebbero dovuto in maniera puntuale dimostrare il "paterna d'animo" sofferto dal loro dante causa (deceduto il 16.2.2018) per effetto ed a seguito dell'irragionevole protrazione del giudizio "presupposto" sino alla declaratoria di estinzione di cui alla sentenza n. 399/2017.
13. Né vale addurre che è "evidente [11 interesse (...) all'ottenimento di una pronuncia favorevole (...) mediante la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado della Corte dei Conti" (così ricorso, pag.
10) ovvero che "la durata irragionevole del processo, nella fattispecie, è stata causa dalla disfunzione dell'amministrazione giudiziaria" (così memoria, pag. 2). Invero, il novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). In pari tempo, al riesame delle risultanze istruttorie osta l'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
14. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 4.1 15. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Alessandro Falcone ed Antonello Falcone, a rimborsare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giu