Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case to await simplified settlement request outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to extinguish the entire appellate proceeding. The appellant argued that the lower court erred by extinguishing the whole case instead of just the simplified portion, violating specific tax and civil procedure articles. The court rejected these substantive claims and ordered the case to be remanded to a new docket pending the taxpayer's request for a simplified settlement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation does not examine the merits of procedural objections regarding the scope of judgment extinction when the case requires remand to await the outcome of a subsequent simplified settlement request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11598-2018 proposto da: PUGLIESE DOMENICO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO IONADI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2615/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 e successivamente del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Domenico Antonio Pugliese propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D.
Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, pur a fronte di una rinunzia solo parziale, perché relativa alla definizione agevolata solo di parte delle pendenze tributarie; che, mediante il secondo, il Pugliese lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR, dichiarando l'estinzione integrale del giudizio, avrebbe commesso vizio di extrapetizione, violando il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato; che l'intimata si è costituita con controricorso; che - dopo l'adunanza fissata per la decisione - in data 16 aprile 2021 il ricorrente ha depositato domanda di definizione Ric. 2018 n. 11598 sez.
MT - ud. 14-04-2021 -2- agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione; che il Collegio ha dunque dovuto procedere ad una riconvocazione per il giorno 28 aprile 2021; che, pertanto, il procedimento va rinviato a nuovo ruolo, in attesa di conoscere le determinazioni in proposito da parte dell'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria affinché richieda notizie all'Agenzia delle Entrate in ordine all'esito della procedura. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 e successivamente il 28 aprile 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCW1134A MI, 1 6 NOV 2021 L CANCE