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Ordinanza Interlocutoria — n. 34565/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Third Civil Section due to lack of conditions for chamber hearing under Art. 375 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34565/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the chamber hearing of the cassation appeal. The appellant challenged a lower court decision that declared the subject matter exhausted after an opposition to a payment order, arguing procedural irregularities. The court found that the specific conditions required by Article 375 of the Civil Procedure Code for a chamber hearing were not met, necessitating a remittal to the Third Civil Section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The court must remit the case to a section if the conditions for a chamber hearing under Article 375 are not satisfied.

Parole chiave

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chamber hearing conditions Article 375 Civil Procedure Code Article 380-bis Civil Procedure Code remittal to section interlocutory order dismissal opposizione al precetto esecutivo effetti delle pronunce pregiudiziali ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art.
art. 375 cod. proc. civ
civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3944-2020 proposto da: OLMI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 DEI LOMBARDI, 4, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO ARENA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CARELLO; - ricorrente - contro MORELLI COSTRUZIONI DI MORELLI ALESSANDRO & C. SAS, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA BUI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2123/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: Giancarlo Olmi propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 743 del 21 giugno 2018, con cui quel giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione, proposta dal medesimo Olmi, a precetto per complessivi euro 45.633,11, oltre accessori e spese successivi, intimatogli da Morelli Costruzioni di Morelli Alessandro & C. Sas in base alla sentenza n. 95 del 2 febbraio 2016, emessa dallo stesso Tribunale e con la quale era stato confermato il decreto ingiuntivo numero 2347/2014 e condannato l'Olmi al pagamento delle spese di lite;

Il Tribunale di Siena aveva evidenziato che la parte attrice, come unico motivo di opposizione, aveva lamentato l'inesistenza dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza n. 95/2016 a fronte della dichiarata, inaudita altera parte, sospensione di tale efficacia da parte del Presidente della Corte di appello di Firenze con provvedimento del 15 marzo 2016 e che il precetto in questione era stato legittimamente notificato, in quanto, al momento della notifica dello stesso, l'efficacia esecutiva della sentenza non era stata ancora sospesa e non erano sopravvenuti fatti estintivi del credito; inoltre, quel Tribunale aveva ritenuto che profili di natura deontologica - per essere stato il legale del precettante in precedenza avvisato dell'interposto appello avverso la menzionata sentenza e della contestuale richiesta di sospensione della sua provvisoria esecutività, anche inaudita altera parte - erano irrilevanti ai fini della decisione; l'appellata resistette all'appello, del quale chiese il rigetto, con vittoria di spese di quel grado; in via subordinata, chiese di riconoscere comunque la validità e l'efficacia del precetto in relazione C/\? Ric. 2020 n. 03944 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -2- all'importo corrispondente alle spese di lite, come determinate nella sentenza del Tribunale di Siena n. 95/2016; la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2123/19 del 10 settembre 2019, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado; avverso la sentenza della Corte di merito Giancarlo Olmi ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito Morelli Costruzioni di Morelli Alessandro & C. S.a.s. con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.,

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 ottobre 2021. Il Prdwit LI DEPOSITATA IN CANCELURIA Cappi, 16 NOV 2021