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Ordinanza Interlocutoria — n. 34564/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding execution opposition timing and nature under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34564/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a public hearing after finding nomofilactic profiles requiring further examination. The lower court accepted a local authority's opposition to an execution order, arguing the debtor was the primary target rather than the third-party debtor, despite the creditor claiming a procedural time limit violation. The Court recognized the need to clarify the bifasical nature of the opposition and the applicability of specific time limits before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617, 618, 619, cod. proc. civ.; Art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996: The Court must determine whether the opposition to execution qualifies as a bifasical objection and if specific time limits apply to the third-party debtor before ruling on the admissibility of the opposition.

Parole chiave

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execution opposition third party debtor procedural time limits bifasical nature remand to public hearing nomofilactic profiles civil procedure code procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 615, second paragraph, Civil Procedure Code
Art. 617, first paragraph, Civil Procedure Code
669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod.
Art. 618, Civil Procedure Code
Art. 619, Civil Procedure Code
Art. 14, paragraph 1, D.L. n. 669/1996
civ., e al successivo pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da Eugenio Antonio Benvegna, deducendo la violazione del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, decreto-legge n.
Art. 480, Civil Procedure Code
Art. 482, Civil Procedure Code
Art. 543, Civil Procedure Code
Art. 91, Civil Procedure Code
Art. 92, Civil Procedure Code
Art. 380 bis, Civil Procedure Code
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2655-2020 proposto da: BEN VEGNA ANTONINO EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato UGO DI PIETRO, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro COMUNE di S. SALVATORE DI FITALIA ; - intimato - avverso la sentenza n. 397/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. I. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: il Comune di San Salvatore di Fitalia si opponeva al precetto, notificato in forza di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553, cod. proc. civ., e al successivo pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da Eugenio Antonio Benvegna, deducendo la violazione del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.; il giudice di merito accoglieva nel merito l'opposizione osservando che l'ente locale era l'esecutato non il terzo espropriato cui quel termine dilatorio, come tale, non si applicava; avverso questa decisione ricorre per cassazione Eugenio Antonio Benvegna articolando quattro motivi, corredati da memoria;

è rimasto intimato il Comune; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, secondo comma, 617, primo comma, 618, 619, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la violazione della natura bifasica dell'opposizione esecutiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, cod. proc. civ., e 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione;

RG n 2655 del 2020 Cons. rel. Paolo POrreea con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 482, 543, cod. proc. civ., 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché l'ordinanza di assegnazione era il titolo esecutivo azionato, sicché non si trattava della notifica del pignoramento al terzo tesoriere delle somme oggetto del credito staggito; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato non compensando le spese senza tener conto della difforme giurisprudenza dello stesso Ufficio giurisdizionale di merito sul punto oggetto di opposizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che la fattispecie presenta profili nomofilattici e deve dunque essere rinviata alla pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 10 luglio 2021. Il Preside e (Antom e ima) DEPOSITATA IN CANCE~ 000, 16 NOV 2021 CANCELLORE