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Ordinanza — n. 34524/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction, requiring appeal instead of cassation for limited peace court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34524/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment addressed only a jurisdictional defect. The plaintiffs argued for damages regarding excessive TARI fees caused by illegal waste disposal, while the lower court ruled the matter belonged to tax jurisdiction. The court held that limited appeals are the exclusive remedy for such peace court decisions, making a cassation appeal procedurally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3; Art. 374, comma 1 cod. proc. civ.: Limited appeals are the sole ordinary remedy for peace court judgments on jurisdictional defects, excluding cassation appeals.

Parole chiave

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limited appeal procedure peace court jurisdiction cassation inadmissibility TARI tax dispute waste disposal liability incompetenza territoriale tassa sui rifiuti imposta locale

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3 cod. proc. civ.
Art. 374, comma 1 cod. proc. civ.
La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall'obbligo di rimettere l'esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (art. 374, primo comma, cod.
d.lgs. n. 40 del 2006
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 339 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339
civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v.
ordinanza 13 marzo 2013, n. 6410
ordinanza 17 novembre 2017, n. 27356
ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31152
Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435
E poiché c'è già stata una pronuncia di primo grado, benché limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non può neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23093-2019 proposto da: BENVENUTO CECILIA, BOMPREZZI MICHELA, IRRERA GINO, IMPRESA IRRERA FERRAMENTA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO D'ENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA GRISTINA, rappresentati e difesi dagli avvocati BRUNO BRUNETTI e MASSIMO OLIVETTI; - ricorrenti - contro PROVINCIA DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA DOMIZIO; - controricorrente - contro CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA MUSSONI; - controricorrente - contro COMUNE DI SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79 presso lo studio dell'avvocato FILIPPO LUBRANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA AMARANTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2019 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIA, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Cecilia Benvenuto, Michela Bomprezzi, Gino Irrera e la Irrera ferramenta s.n.c. hanno convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Senigallia, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il Consorzio Artigiani Romagnolo società cooperativa, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento superiore al dovuto a titolo di TARI. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, con sentenza del 3 aprile 2019, ha ritenuto fondata l'eccezione suindicata ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice tributario, ed ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite.

2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Senigallia propongono ricorso Cecilia Benvenuto, Michela Bomprezzi, Gino Irrera e la Irrera ferramenta s.n.c. con unico atto affidato ad un solo motivo. Resistono la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il Consorzio Artigiani Romagnolo con tre separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la Provincia di Ancona ha depositato memoria. Gli avvocati difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte atto di rinuncia al mandato.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., erroneità della decisione per avere il giudicante ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione. Sostengono i ricorrenti, al riguardo, che la loro domanda non aveva ad oggetto contestazioni sull'entità della TARI, quanto, piuttosto, il risarcimento del danno da loro sofferto per avere il Comune di Senigallia illegittimamente consentito il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito del tributo. 1.1.

Il ricorso è inammissibile. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).

Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello, consentito in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado. La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall'obbligo di rimettere l'esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (art. 374, primo comma, cod. proc. civ.). E poiché c'è già stata una pronuncia di primo grado, benché limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non può neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

55. Ric. 2019 n. 23093 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -4- Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi curo 1.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 15 luglio