Cassation court dismisses appeal against gas bill ruling, upholding trial court's factual finding on metered consumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Raffaello Marco Barillari against the Tribunal of Vibo Valentia's decision to uphold a gas bill. The lower court found that the disputed bill covered a full year's consumption and included a reconciliation payment, rejecting the claimant's argument that amounts were already paid. The court dismissed the appeal because it would require an inadmissible review of the merits, confirming the trial court's factual assessment of the meter readings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3, c.p.c.; Art. 1562, c.c.: The court of cassation cannot review the merits of a case; it dismisses appeals based on alleged violations of procedural or substantive law if the lower court's factual findings are not arbitrary or unsupported by evidence.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22786-2019 proposto da: BARILLARI RAFFAELLO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio DE FILIPPO SCANDURRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PITARO; - ricorrente - Contro ENEL ENERGIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 106/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Raffaello Marco Barillari convenne in giudizio l'ENEL energia s.p.a. davanti al Giudice di pace di Serra San Bruno e, sulla premessa di essere titolare di un'utenza di gas metano e di avere sempre regolarmente pagato le bollette, sostenne di non essere tenuto al pagamento della bolletta di euro 6.470,35 che la società convenuta gli aveva inopinatamente inviato, facendo riferimento anche a consumi in parte già conteggiati e pagati.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Disposto l'espletamento di una c.t.u., il Giudice di pace accolse la domanda, annullò la bolletta contestata e condannò la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società ENEL energia e il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 31 gennaio 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame, ha rigettato la domanda proposta dal Barillari e l'ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato il Tribunale che la contestata bolletta si riferiva non ad un singolo bimestre, bensì ad un intero anno e conteneva non soltanto i consumi, ma anche altri oneri accessori. Quanto all'entità della somma, il Tribunale ha rilevato che il Barillari aveva sempre pagato fatture in acconto, mentre la fattura contestata era in conguaglio e all'esito dell'effettiva rilevazione dei consumi da parte della società erogatrice, per cui era da escludere che vi fosse stata una nuova fatturazione di consumi già pagati.
In relazione alla c.t.u., che aveva riconosciuto la non rispondenza della bolletta ai consumi, il Tribunale ha rilevato che l'ausiliare non aveva risposto alle contestazioni mosse dalla società ENEL al suo elaborato; e comunque il giudice, con una Ric. 2019 n. 22786 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- sua valutazione super partes, ha ritenuto che quelle contestazioni fossero fondate, anche perché supportate da quanto risultava dalla bolletta contestata e da quelle precedentemente pagate.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia propone ricorso Raffaello Marco Barillari con atto affidato a tre motivi. La società ENEL energia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 del codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, non rispettando i limiti previsti per il giudizio di appello, che è un giudizio da svolgersi alla luce dei motivi posti, avrebbe deciso la causa senza tenere presenti quei motivi, compiendo una sorta di nuovo giudizio d'ufficio. Nei motivi, infatti, si contestava la mancata risposta del c.t.u. alle contestazioni e l'errata ricostruzione dei consumi da parte di quest'ultimo.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 del codice di procedura civile. La censura, che ricalca quella precedente, rileva che il Tribunale avrebbe arbitrariamente affermato che la c.t.u. non doveva essere svolta; dalla motivazione della decisione, invece, discenderebbe che la Ric. 2019 n. 22786 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- sentenza non ha superato i rilievi posti dal c.t.u. secondo cui erano stati fatturati consumi superiori a quelli effettivi.
3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1562 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe, con una valutazione priva di consistenza, dichiarato non condivisibili le conclusioni raggiunte dal c.t.u., in tal modo violando anche le norme del contratto di somministrazione, che prevede il pagamento delle prestazioni secondo le regole sinallagmatiche.
4. I motivi di ricorso, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, in quanto muovono alla sentenza impugnata censure che sono sorrette da un'impostazione comune. Essi sono tutti privi di fondamento. La sentenza impugnata, come si è detto, ha compiuto un accertamento in fatto sulla regolarità dei consumi fatturati, escludendo che la fattura in contestazione contenesse un nuovo conteggio di consumi già pagati. Con una decisione che il giudice di merito ben può compiere, purché ne dia adeguata motivazione, il Tribunale ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u. e fatte proprie dal Giudice di pace in primo grado ed ha affermato che la contestata fattura era a conguaglio e che i consumi in essa indicati erano veritieri.
La decisione, come si vede, non è affatto esorbitante dai motivi di appello, che avevano lamentato proprio la piena rispondenza dei consumi fatturati rispetto alla realtà e la mancata risposta, da parte del c.t.u., alle critiche mosse al suo elaborato. Gli odierni motivi di ricorso, nella sostanza, si risolvono nell'affermazione secondo cui era corretta la decisione del Giudice di pace anziché quella del Tribunale; ma, per approdare a questo risultato, Ric. 2019 n. 22786 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -4- il ricorrente deve necessariamente sollecitare questa Corte ad un inammissibile riesame del merito della controversia.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della società intimata. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte ngetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile —3, il 15 luglio 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 6