Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34522/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being filed outside the statutory time limit despite pandemic suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34522/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the statutory deadline. Although the pandemic emergency suspended certain procedural terms, the specific deadline for opposing enforcement acts did not benefit from this suspension. Consequently, the appeal submitted in December was deemed untimely as the original deadline had already passed in November.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 83 d.l. n. 18/2020; The suspension of procedural terms due to the COVID-19 emergency does not apply to the specific deadline for opposing enforcement acts, rendering an appeal filed after that date inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural time limit enforcement opposition pandemic suspension statutory deadline inadmissible appeal Cassation procedure art. 327 code of civil procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile, in quanto a fronte di una sentenza del 12/03/2020, non notificata, come da affermazione in tal senso della stessa parte ricorrente, il termine di cui all'art. 327 cod.
Art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27/2020
Art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge n. 40/2020
27 e dall'art. 36, comma 1, del d.l.
Art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 327 cod. proc. civ
Il ricorso è inammissibile, in quanto a fronte di una sentenza del 12/03/2020, non notificata, come da affermazione in tal senso della stessa parte ricorrente, il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 64/2021 proposto da: SICAUTO S.R.L. in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MARIA IANNICOLA; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del President in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via dei PORTCIESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende, per legge; - controricorrente - nonché contro COMUNE di LATINA, in persona del Sindaco in carica, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA MUCCITELLI e ANNA CATERINA EGEO; - controricorrente - nonché contro FALLIMENTO della LATINA AMBIENTE S.P.A.; - intimato - avverso la sentenza n. 591/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 12/03/2020;

Ric. 2021 n. 00064 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non V‘k Weh' partecipata d.e4 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. La S.r.l. Sicauto ha impugnato la sentenza del tribunale di Latina n. 591 del 12/03/2020 che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dalla detta società avverso il pignoramento presso terzi attivato dall'Agenzia delle entrate per cartelle esattoriali non pagate. Resistono con separati controricorsi il Comune di Latina e l'Agenzia delle Entrate.

Il Fallimento della Latina Ambiente S.p.a. è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è inammissibile, in quanto a fronte di una sentenza del 12/03/2020, non notificata, come da affermazione in tal senso della stessa parte ricorrente, il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. veniva a scadere, pure computandosi la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid19 il 14/11/2020 (mercoledì), mentre esso è stato notificato il 14/12/2020 sia All'Agenzia delle Entrate che al Comune di Latina e il successivo 15/12/2020 al Fallimento della Latina Ambiente S.p.a.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile, in quanto esso è stato proposto fuori termine, non applicandosi alle cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi la sospensione feriale dei termini, e pur computandosi la sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente la sospensione disposta Ric. 2021 n. 00064 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- dall'art. art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., non essendo la sentenza impugnata stata notificata (come affermato dalla stessa società ricorrente alla pag. 2 del ricorso), veniva a scadere 14/11/2020, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel dicembre di detto anno e, pertanto fuori termine, con conseguente radicarsi di inammissibilità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile. Le spese di questo giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, oltre oneri per ciascuna di essa meglio ivi indicati. Nulla per le spese per il Fallimento della Latina Ambiente S.p.a., in quanto lo stesso non ha svolto attività difensiva. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di curo 5.000,00 in favore di ciascun controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge in favore del Comune di Latina e oltre spese prenotate a debito per l'ADER. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 00064 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -4- parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data fluglio 2021. Il President Antoniett DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 6 NOV 2021 IL CANCELLIERE .1.172 a_ CANCELLIERE E.',PE; V