Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34521/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of lawyer's compliance certificate and absence of opposing party representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34521/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to submit the mandatory lawyer's compliance certificate and did not ensure the opposing parties were constituted in the proceedings. The appellant argued for the review of a lease contract dispute regarding a garage, but the court found the procedural defects fatal to the examination of the merits. Consequently, the appeal was rejected without a substantive ruling on the underlying property dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 53 del 2014; Art. 375 c.p.c.: The appeal is improcedible if the lawyer fails to provide the compliance certificate and the opposing parties are not constituted, preventing the court from verifying the cure of defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
improcedibilità ricorso certificato conformità difensore costituzione controparti art. 375 codice procedura civile ritorno camerale pigione del locatario legge sugli alloggi ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 53 del 21/01/1994
Il ricorso non può essere esaminato, per evidente ragione di improcedibilità, in quanto nell'allegato al ricorso non vi è attestazione di conformità del difensore ex art. 9, comrni 1 bis e 1 ter, della legge n.
Art. 375 cod. proc. civ.
La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 375 cod. proc. civ
La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27480 del 30/10/2018
01-07-2021 -2- conseguenza che difettano i presupposti per ritenere sanato (da eventuali depositi di atti della controparte) il riscontrato vizio (sul punto si vedano: Cass. n. 27480 del 30/10/2018 Rv.
Cass. n. 7610 del 18/03/2021
651336 - 01, e più di recente Cass. n. 7610 del 18/03/2021 Rv.
Cass. Sez. U n. 22438 del 2018
Cass. Sez. U n. 8312 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente rs ORDINANZA sul ricorso n. 22319-2020 proposto da: BAGNOLI ELVIRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSITA CARLONI; - ricorrente - contro A.P.E.S. - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE Soc. Coop. per azioni, SEPI S.p.a , COMUNE di PISA; - intimati - avverso la sentenza n. 2772/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/11/2019; udita la relazione de la causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata Ot(1 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano ottx°‘ Valle, osserva quanto segue. Elvira Bagnoli nel 1992 divenne assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Pisa e stipulò il relativo contratto ritenendo che in esso fosse incluso anche un locale garage, oltre all'appartamento vero e proprio. Nel 2009 le venne notificata un'ordinanza ingiunzione per il pagamento di oltre quattromila curo per canoni di locazione del detto garage. L'opposizione dinanzi al Tribunale di Pisa ebbe esito positivo, in quanto l'ingiunzione venne annullata. La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo concluso un contratto di locazione verbale.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, articolato su tre motivi, Elvira Bagnoli. L'Azienda Pisana edilizia Sociale società cooperativa per azioni, la Società Entrate Pisa per azioni e il Comune di Pisa sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso non può essere esaminato, per evidente ragione di improcedibilità, in quanto nell'allegato al ricorso non vi è attestazione di conformità del difensore ex art. 9, comrni 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 21/01/1994, né vi è stata costituzione di controparti, con la Ric. 2020 n. 22319 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2- conseguenza che difettano i presupposti per ritenere sanato (da eventuali depositi di atti della controparte) il riscontrato vizio (sul punto si vedano: Cass. n. 27480 del 30/10/2018 Rv. 651336 - 01, e più di recente Cass. n. 7610 del 18/03/2021 Rv. 660928 — 01, ove ampi richiami alla giurisprudenza nomofilattica di Sez. U n. 22438 del 2018 e Sez. U n. 8312 del 2019). Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione in giudizio delle controparti.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1' luglio 2021. Il Presidente Antonie DEPOSITATO IN CANCELLERIA .>» 1 6 NOV 2E1 _ •- • •C E LLIERE 'S• RI IL CAN CEL SPERTO ° Vincenzo P