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Ordinanza — n. 34519/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tenant's appeal regarding cohabitant's subrogation rights in residential lease termination proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34519/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Andrea Pedicone's appeal against the Second Instance Court's decision to deny his ex-cohabitant Valeria Procaccini's right to remain in the apartment. Pedicone argued that the Second Instance Court failed to apply constitutional norms regarding cohabitation succession, but the court found the lower court correctly identified the absence of a formal agreement and the dissolution of the family unit before the lease ended. Consequently, the court ruled that Pedicone remained solely liable for the debt and the eviction order, dismissing his claim entirely.

Regesto Legislator

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Art. 6 legge 27/07/1978 n. 392; Art. 132 c.p.c.: The court established that a cohabitant does not automatically succeed to the lease contract upon termination of cohabitation without a specific agreement, and the tenant remains liable if they fail to return the property.

Parole chiave

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successione contratto locazione convivenza fatto sfratto finita locazione responsabilita conduttore art 6 legge 392 restituzione di fondo assegnazione del luogo di soggiorno arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge n. 392 del 27/07/1978
L'unico motivo di ricorso deduce: violazione dell'art. 6 della legge n. 392 del 27/07/1978, dell'art.
Art. 132 cod. proc. civ.
392 del 27/07/1978, dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, comma 1, nn.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
sentenza Corte Costituzionale n. 404 del 07/04/1988
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
392 del 27/07/1978, dell'art. 132 cod.
art. 1591 cod. civ
3, di proprietà di Angelo e Ubaldo Bigossi, risultò moroso dopo che egli stesso aveva comunicato ai locatori che non intendeva rinnovare il contratto di locazione e gli venne ingiunto dal Tribunale di Roma, su ricorso dei locator5 il pagamento di oltre quindicimila curo, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.
art. 132 cod. proc. civ
392 del 27/07/1978, dell'art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Costituzionale n. 404 del 07/04/1988
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17286-2020 proposto da: PEDICONE ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via STRESA n. 131, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RADI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BIGOSSI ANGELO e BIGOSSI UBALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via FEDERICO CESI, n. 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende; - controricorrend - contro PROCACCINI VALERIA; - intimata - avverso la sentenza n. 6778/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Andrea Pedicone quale conduttore di un appartamento per civile abitazione, sito in Roma alla via G. Pianese, piano terra, int. 3, di proprietà di Angelo e Ubaldo Bigossi, risultò moroso dopo che egli stesso aveva comunicato ai locatori che non intendeva rinnovare il contratto di locazione e gli venne ingiunto dal Tribunale di Roma, su ricorso dei locator5 il pagamento di oltre quindicimila curo, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. e oneri accessori. Non avendo, inoltre, il Pedicone rilasciato l'immobile, i locatori gli intimarono lo sfratto per finita locazione e chiesero e ottennero ordinanza di rilascio.

Il Pedicone non si oppose al rilascio e nel detto procedimento intervenne Valeria Procaccini, che, quale ex convivente del Pedicone, dichiarò di voler rimanere nell'appartamento sebbene non fosse stata pattuito alcunché a tal fine con il titolare del contratto. Andrea Pedicone propose opposizione al monitorio e nel relativo giudizio chiese l'intervento, ai fini della manleva, della sua convivente, Valeria Procaccini. L'opposizione al decreto ingiuntivo venne accolta dal Tribunale di Roma. Su appello di Angelo e Ubaldo Bigossi la Corte di Appello di Roma ha riformato, sul punto, la sentenza, affermando che Procaccini non era subentrata nel contratto di locazione, e quindi era il Pedicone, in quanto unico titolare del rapporto, a dover corrispondere la somma.

Ricorre con unico motivo Andrea Pedicone. Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- Resistono con controricorso, salvo quanto si va a esporre, Angelo e Ubaldo Bigossi. Valeria Procaccini è rimasta intimata. La dsa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. La proposta di manifesta infondatezza, e comunque di inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il controricorso di Angelo e Ubaldo Bigossi è inammissibile, in quanto non risulta corredato da valida asseverazione della notifica, non risultando la stessa firmata né sulla copia cartacea né digitalmente.

L'unico motivo di ricorso deduce: violazione dell'art. 6 della legge n. 392 del 27/07/1978, dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello fatto corretta applicazione della normativa in tema di successione nel contratto di locazione di immobile per civile abitazione, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 07/04/1988, con riferimento all'affermazione della detta sentenza relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 laddove non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

L'assunto è errato. Il motivo di ricorso non deduce alcun errore di diritto, limitandosi a porre la censura senza alcuna esplicazione, mentre la Corte territoriale ha spiegato in motivazione i presupposti per poter ritenere verificato il subentro del convivente del locatore (provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare o accordo tra i conviventi Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- 1,4101n*!.., .1.1745ty - •"), L1 La Corte territoriale ha, quindi, riscontato la carenza di un accordo formalizzato in tal senso tra il Pedicone e la Procaccini e anche escluso che un accordo potesse essere ritenuto sussistente in via di mero fatto, in quanto il Pedicone aveva comunicato il recesso dopo che la disgregazione del nucleo familiare di fatto era già intervenuta e che la Procaccini non aveva avuto alcun rapporto con i Bigossi.

Il motivo di ricorso non investe in alcun modo detta parte della sentenza d'appello, con la conseguenza che le censure mosse non hanno fondamento alcuno. Deve peraltro rilevarsi, procedendosi in tal senso a integrazione della decisione impugnata, che il Pedicone, al quale, giusta quanto sopra affermato, erano riferibili il contratto di locazione dell'immobile e i suoi effetti, non ha riconsegnato l'immobile stesso, e, anzi, si è opposto al rilascio, rimanendo in tal modo inadempiente. L'incontroverso mancato rilascio comporta in ogni caso l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata, giusta quanto rilevato circa l'asseverazione della notifica del controricorso, valida costituzione della controparte Angelo e Ubaldo Bigossi ed essendo la Procaccini rimasta intimata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -5-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data r luglio 2021. Il Presidente Antoniet DEPOSITATO IN CANCE