Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34514/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal court ruling on late administrative sanction opposition due to disputed postal notification date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34514/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy quashed the Florence Court of Appeal's decision dismissing Marco Andrea Seniga's opposition to an administrative fine. Seniga argued the opposition was timely because the fine was not actually notified until the next day after the postal office received the package, contradicting the appeal court's finding of a 2005 notification date. The court accepted this factual discrepancy regarding the postal receipt date and ordered a remand to determine the true notification date.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 I. n. 689/1981; Art. 360 n. 3, 5 c.p.c.: When the date of notification of an administrative sanction order is disputed due to inconsistencies in postal receipt records, the lower court's ruling declaring the opposition tardy based on that date must be quashed for remand to ascertain the actual notification date.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative sanction opposition postal notification date tardiness of opposition remand for new trial art. 22 I. 689/1981 tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 of Legislative Decree n. 689 of 1981
FATTI DI CAUSALa corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione che Marco Andrea Seniga aveva proposto, ai sensi dell'art. 22 della I.
Art. 360 n. 3 of the Code of Civil Procedure
Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della legge, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 of the Code of Civil Procedure
Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della legge, in relazione all'art. 360 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 7916-2020 proposto da: MARCO ANDREA SENIGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato PIER MATTEO LUCIBELLO, dall'Avvocato MONICA SEVERI e dall'Avvocato GIORGIO VASI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, già Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze; - intimato - nonché ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la SENTENZA n. 30/2020 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata 1'8/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSALa corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione che Marco Andrea Seniga aveva proposto, ai sensi dell'art. 22 della I. n. 689 del 1981, nei confronti dell'ordinanza n. 136 del 16/5/2005 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze gli aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa. La corte, in sostanza, ha ritenuto che l'opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 23/6/2005, fosse tardiva in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 cit., vigente ratione temporis, rispetto alla data di notifica, eseguita con il ritiro del plico presso l'ufficio postale, dell'ordinanza opposta, vale a dire, come emerge dalla data apposta sulla cartolina di ritorno, in data 20/5/2005.

Marco Andrea Seniga, con ricorso notificato in data 21/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. La Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze, già Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, è rimasta intimata. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze ha depositato atto di costituzione. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della legge, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione che lo stesso aveva proposto in quanto tardiva omettendo, tuttavia, di considerare che l'ordinanza opposta non è stata notificata in data 20/5/2015 Ric. 2020 n. 7916 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 mediante ritiro del plico in ufficio poiché lo stesso plico risulta depositato presso l'ufficio postale solo il giorno dopo, e cioè il 21/5/2005, e ciò esclude che potesse essere ritirato presso l'ufficio postale il giorno prima del suo stesso deposito.

Del resto, ha aggiunto il ricorrente, le cifre indicate sull'avviso, e cioè il "2" e lo "0", sono disallineate e la seconda non è uno "0", trattandosi, in realtà, di un "8", come confermato dall'indicazione manuale di "28/5" eseguita sulla busta contenente l'ordinanza ingiunzione notificata presso l'abitazione dell'opponente.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Gli atti del giudizio di merito, al quale la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, in effetti, il plico contenente l'ordinanza a suo tempo opposta era stato ritirato dall'opponente presso l'ufficio postale: ma, ad onta della data apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento, certamente ciò non è accaduto, come ha invece ritenuto la corte d'appello, in data 20/5/2005, se non altro perché il plico (asseritamente ritirato presso l'ufficio il 20/5/2005) risulta essere stato, in realtà, depositato presso lo stesso ufficio solo il giorno dopo, e cioè il 21/5/2005.

3. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l'opposizione fosse tardiva sulla base dell'affermata notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 20/5/2005, dev'essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà ad accertare la data di effettiva notifica dell'ordinanza opposta nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata Ric. 2020 n. 7916 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà ad accertare la data di effettiva notifica dell'ordinanza opposta nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. Il Presidente Lorenzo Orilla f\AATT,_,J DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 4 L'