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Ordinanza — n. 34507/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension order due to lack of explicit reasoning on preclusive requirements under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34507/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Tribunal of Ancona's order suspending a condominium assembly decision, ruling the suspension lacked required explicit reasoning. The Tribunal had suspended execution pending a pending cassation appeal regarding millennial tables, but failed to explicitly address the legal requirements of preclusion and actual controversy. Consequently, the Court ordered the suspension order to be annulled and remitted the case to the Tribunal for a new decision with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 118, 1° co., cod. proc. civ.; Art. 337, 2° co., cod. proc. civ.: The judge must explicitly motivate the requirements of preclusion and actual controversy when exercising the discretionary power to suspend proceedings pending another judgment.

Parole chiave

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suspension of proceedings preclusive requirement actual controversy explicit motivation condominium dispute millennial tables regulation of jurisdiction rideterminazione degli alimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 118, 1° co., cod. proc. civ.
E' sufficiente, per un verso, ai sensi dell'art. 118, 1° co., cod. proc. civ. il rinvio all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art.
Art. 337, 2° co., cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, 2° co., cod.
Art. 669 terdecies cod. proc. civ.
Deduce che del resto nel senso dell'insussistenza del vincolo di pregiudizialità si è già espresso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in data 30.3.2019, con cui ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13, 1° co. quater
Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co.
art. 380 ter cod. proc. civ
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell'art. 380 ter cod. proc. civ., ha formulato conclusioni scritte.

Giurisprudenza citata

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Cass.(ord.) 23.10.2015, n. 21664
Cass.(ord.) 23.10.2015, n. 21664; Cass.
Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14738
21664; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14738; Cass.
Cass. (ord.) 12.11.2014, n. 24046
14738; Cass. (ord.) 12.11.2014, n. 24046).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 1817 - 2021 R.G. proposto da: CONDOMINIO di Vicolo della Serpe, n. 5, di Ancona - c.f. 93034400429 - in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ancona, alla via Menicucci, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Corrado Curzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio innanzi al Tribunale di Ancona. RICORRENTE contro CAPPANERA STEFANO - c.f. CPPSFN51M06A271W - INTIMATO avverso l'ordinanza in data 23.11.2020 assunta dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1914/2018 r.g., udita la relazione nell'adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere dott.

Luigi Abete, A- lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Celeste, che ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi l'ordinanza impugnata, RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1. Con atto in data 14.3.2018 Stefano Cappanera citava a comparire dinanzi al Tribunale di Ancona il condominio di Ancona, vicolo della Serpe, n. 5, così proponendo impugnazione (giudizio iscritto al n. 1914/2018 r.g.) avverso la deliberazione con cui l'assemblea condominiale del 14.2.2018 aveva approvato il consuntivo dei lavori straordinari affidati in appalto alla "Edilfac" s.r.l. per un ammontare complessivo, integralmente posto a carico dell'attore, di euro 58.291,91 e corrispondente all'importo, rimasto insoluto, degli stati di avanzamento dei lavori che la s.r.l. appaltatrice aveva emesso nei confronti dello stesso Stefano Cappanera.

Deduceva, tra l'altro, che il credito dell'appaltatrice sarebbe stato da ripartire tra i condomini utilizzando non già le tabelle millesimali contenute nel contratto di appalto siglato con la "Edilfac" s.r.I., ove gli era attribuita una quota millesimale pari a 213,817, bensì le tabelle millesimali accertate dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 482/2013 - sentenza confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 495/2018 - ove viceversa gli era attribuita una quota millesimale pari a 106,588. L'attore chiedeva dichiararsi la nullità ovvero pronunciarsi l'annullamento della deliberazione assembleare del 14.2.2018.

2. Si costituiva il condominio di Ancona, vicolo della Serpe, n.

5. Esponeva, tra l'altro, che la sentenza n. 495/2018 della Corte di Appello di Ancona era stata impugnata con ricorso per cassazione. Instava per il rigetto dell'avversa domanda.3. Con ordinanza in data 15.12.2018 il tribunale sospendeva l'esecuzione della deliberazione impugnata. Con ordinanza in data 30.3.2019 il tribunale, nel dar atto, tra l'altro, che le "nuove" tabelle millesimali non avrebbero potuto applicarsi retroattivamente in dipendenza della natura costitutiva della sentenza, accoglieva il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. esperito dal condominio e revocava l'ordinanza in data 15.12.2018.

4. Con atto in data 13.2.2019 Stefano Cappanera citava a comparire dinanzi al Tribunale di Ancona il condominio di Ancona, vicolo della Serpe, n. 5, così proponendo impugnazione (giudizio iscritto al n. 1158/2019 r.g.) avverso la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale del 7.1.2019. L'attore chiedeva parimenti dichiararsi la nullità ovvero pronunciarsi l'annullamento della deliberazione assembleare del 7.1.2019.

5. Resisteva (pur nel giudizio iscritto al n. 1158/2019 r.g.) il condominio di Ancona, vicolo della Serpe, n. 5.

6. Disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 1158/2019 r.g. al giudizio iscritto al n. 1914/2018 r.g., all'udienza del 23.11.2020, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, il Tribunale di Ancona "rimetteva la causa sul ruolo istruttorio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 495/2018, per cui è pendente ricorso per cassazione, il cui esito è da ritenersi strettamente connesso al presente giudizio che viene contestualmente sospeso".

7. Avverso tale ordinanza il condominio di Ancona, vicolo della Serpe, n. 5, ha proposto regolamento di competenza articolato in due motivi; ha chiesto annullarsi l'ordinanza di sospensione e disporsi la prosecuzione dei giudizi riuniti iscritti al n. 1914/2018 r.g. ed al n. 1158/2019 r.g. innanzi al Tribunale di Ancona; il tutto con il favore delle spese. Stefano Cappanera non ha svolto difese.

8. Il pubblico ministero, giusta la previsione dell'art. 380 ter cod. proc. civ., ha formulato conclusioni scritte.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il difetto assoluto, l'inesistenza della motivazione. Deduce che il Tribunale di Ancona per nulla ha esplicitato le ragioni per le quali la sentenza n. 495/2018 della Corte di Appello di Ancona, impugnata con ricorso per cassazione, è destinata ad esplicare efficacia pregiudicante nei giudizi riuniti iscritti al n. 1914/2018 r.g. ed al n. 1158/2019 r.g.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, 2° co., cod. proc. civ. Deduce che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità ovvero di stretta connessione tra il giudizio pendente dinanzi a questa Corte, avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 495/2018, con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza n. 482/2013 del Tribunale di Ancona (che, a sua volta, aveva fatto luogo alla determinazione delle nuove quote millesimali relative alle porzioni immobiliari ricom prese nello stabile di vicolo della Serpe), e i giudizi riuniti iscritti al n. 1914/2018 r.g. ed al n. 1158/2019 r.g. pendenti dinanzi al Tribunale di Ancona. Deduce che del resto nel senso dell'insussistenza del vincolo di pregiudizialità si è già espresso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in data 30.3.2019, con cui ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.

11. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo.12. E' sufficiente, per un verso, ai sensi dell'art. 118, 1° co., cod. proc. civ. il rinvio all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, 2° co., cod. proc. civ. - è evidentemente il caso di specie - in attesa della definizione di altro giudizio di cui si assume l'efficacia pregiudicante, è necessario che il giudice motivi esplicitamente sui requisiti di pregiudizialità e controvertibilità effettiva della decisione impugnata, posti a base dell'esercizio del potere di sospensione del processo richiesti dalla menzionata disposizione (cfr.

Cass.(ord.) 23.10.2015, n. 21664; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14738; Cass. (ord.) 12.11.2014, n. 24046). E' sufficiente, per altro verso, recepire il condivisibile rilievo del ricorrente, secondo cui affermare tout court la stretta connessione tra il giudizio pendente innanzi a questa Corte ed i giudizi riuniti iscritti - innanzi al Tribunale di Ancona - al n. 1914/2018 r.g. ed al n. 1158/2019 r.g. equivale ad omettere qualsivoglia motivazione (cfr. ricorso, pag. 25).

13. Il buon esito - nei termini suindicati - dell'esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell'ordinanza di sospensione assunta dal Tribunale di Ancona in data 23.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1914/2018 r.g. (cui è riunito il giudizio iscritto al n. 1158/2019 r.g.). Le parti vanno quindi rimesse nel termine di legge dinanzi al tribunale di Ancona. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

14. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l'ordinanza in data 23.11.2020 assunta dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1914/2018 r.g.; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo tribunale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione Il della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2021. I