Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of absolute motivation defects under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the client's claims regarding contract termination and damages. The lower court had dismissed the claim for lost profits and image damage, which the client argued were based on illogical reasoning and a failure to examine key facts. The Supreme Court ruled that under the new procedural law, only absolute defects in motivation are admissible, excluding arguments about insufficient reasoning or factual revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in motivation does not constitute an absolute lack of reasons, such as apparent motivation or irreconcilable contradictions, as the simple insufficiency of reasoning is no longer a ground for cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28280-2019 proposto da: STUDIO DI INGEGNERIA BENVENUTO & ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINICIO TOFI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI n. 106, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA PALAZZETTI ed ALBERTO BANFI - controricorrente - avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato lo Studio di Ingegneria Benvenuto & Associati evocava in giudizio Fresenius Kabi Anti Infectives S.r.l. innanzi il Tribunale di Genova, per sentir dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto intercorso tra le parti e condannare la società convenuta al pagamento della somma di C 100.000, di cui C 60.000 a titolo di mancato guadagno ed C 40.000 a titolo di risarcimento del danno all'immagine. L'attore esponeva di aver concluso con la convenuta un contratto di consulenza per la verifica tecnica di un impianto di produzione di prodotti chimico-farmaceutici e per l'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi; di aver svolto l'incarico, redigendo un progetto indicante le opere che la committente avrebbe dovuto eseguire per assicurare la conformità della struttura produttiva alle prescrizioni di legge; che detti interventi non erano stati posti in essere da Fresenius, con conseguente impossibilità sopravvenuta, per lo studio di consulenza, di portare a termine l'incarico, ottenendo il certificato di prevenzione incendi.
Nella resistenza della società convenuta il Tribunale, con sentenza n. 554/2016, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, respingendo invece la domanda di risarcimento del danno, sia quanto al mancato guadagno che quanto alla lesione dell'immagine, compensando le spese del primo grado di giudizio. Interponeva appello avverso detta decisione l'odierno ricorrente e si costituiva in seconde cure Fresenius S.r.l., resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello Ric. 2019 n. 28280 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- incidentale per la restituzione della somma di C 40.000 già versata alla parte appellante.
Con la sentenza impugnata, n. 240/2019, la Corte di Appello di Genova rigettava ambedue gli appelli, compensando anche le spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione lo Studio di Ingegneria Benvenuto & Associati, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Fresenius Kabi Anti Infectives S.r.l. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui il giudice di merito ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei gradi di merito in relazione al mancato guadagno.
Ad avviso del ricorrente, l'anticipo ricevuto, pari ad C 40.000, non sarebbe stato sufficiente a remunerare completamente l'attività svolta in favore della società committente. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta invece l'omesso esame di un fatto decisivo, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte distrettuale ha escluso il riconoscimento del danno da mancato guadagno, neanche all'esito di valutazione in via equitativa. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi, e concorrenti, profili.
In primo luogo, il ricorrente deduce un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, escluso dai limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile Ric. 2019 n. 28280 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- ratione temporis, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui all'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l'anomalia motivazionale deducibile in Cassazione "... si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell'ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Inoltre, con le doglianze proposte il ricorrente invoca, in sostanza, la revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estranea al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Ric. 2019 n. 28280 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 27 maggio 2021 DEPOSITATO IN CA