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Ordinanza — n. 34502/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding technical expert report nullity due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34502/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a valid interest in challenging the technical expert report's nullity. Although the expert used documents acquired in violation of procedural rules, the lower court found these documents merely confirmed existing facts or reduced the claimed damages. The court ruled that since the final decision did not depend on the illegitimate document acquisition, the applicant lacked the necessary interest to pursue the nullity claim in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 101, 115, 157, 183, 194, 198 c.p.c.; The Court of Cassation cannot grant relief for procedural nullity if the final judgment does not depend on the contested act, as the applicant lacks the requisite interest to pursue the claim.

Parole chiave

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procedural nullity technical expert report interest in litigation cassation inadmissibility appreciation of evidence contradictory principle damages reduction cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 157, comma 2 c.p.c.
Art. 183, comma 6 c.p.c.
Art. 194 c.p.c.
Art. 198, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
101, 115, 157, comma 2, 183, comma 6, 194 e 198, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 gennaio 2020, n. 1102
Cass. 18 maggio 2019, n. 13495
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31429-2019 proposto da: LATO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 84, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MENICHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO BETTI, GIANCARLO VITI; - ricorrente - contro FALLIMENTO PROGETTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso BDL STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall'avvocato E FIORE FAZZUTTI; - controricorrente contro BRUSTENGHI GABRIELE, BRUSTENGHI LUCA, BRUSTENGHI CHIARA, SECCARELLI VANIA; - intimati - avverso la sentenza n. 348/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il /b/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che con sentenza del 3 giugno 2019, n. 348, la Corte d'appello di Perugia ha respinto l'appello principale, proposto da Andrea Lato, e dichiarato inammissibile l'appello incidentale, proposto da altri esponenti aziendali della Progetti s.r.1., avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città in data 23 ottobre 2017, che aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno, ex art. 146 1.f., in favore della procedura per i danni cagionati in seguito a fatti di Inala gestio; - che tale decisione è stata impugnata da Andrea Lato; - che si difende con controricorso la sola procedura;

RITENUTO - che il ricorso propone un unico motivo, il quale può essere come di seguito riassunto: violazione degli artt. 101, 115, 157, comma 2, 183, comma 6, 194 e 198, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la corte territoriale dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, sebbene il consulente avesse utilizzato documenti acquisiti dal medesimo in modo illegittimo, come puntualmente rilevato dall'istante in udienza; invero, il giudice di primo grado aveva incaricato il consulente, fra l'altro, di verificare il dedotto Ric. 2019 n. 31429 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2- depauperamento del patrimonio sociale operato mediante finanziamenti ad altre società del gruppo, ed egli aveva chiesto di essere autorizzato ad acquisire altri documenti al riguardo, di cui aveva necessità, avendo poi provveduto in tal senso, in palese violazione del contraddittorio; ma il giudice del merito ha reputato che si trattò di documenti a mero riscontro di quanto già in atti, disattendendo l'eccezione svolta; - che la sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come l'eccezione di nullità della c.t.u. fosse da disattendere, esponendo un'articolata motivazione, in cui si osserva come:

a) nel costituirsi in giudizio, i convenuti non hanno contestato 1' an ed il quantum dei crediti concessi dalla società alle altre del gruppo;

b) i soli documenti, che il c.t.u. ha acquisito e che non erano già in atti, sono i cd. mastrini di contabilità delle altre società del gruppo, asseritamente finanziate da quella de qua in modo illegittimo;

e) peraltro, la condotta inadempiente dei convenuti era già provata, in una col danno cagionato, sulla base dei documenti prodotti dall'attrice con la costituzione in giudizio in primo grado, specificamente quanto ai finanziamenti erogati in favore della Progetti International s.r.1., della Progetti Trade s.r.l. e della Progetti Multimedia s.r.1., tutte poi fallite, anche nella misura di tali finanziamenti;

d) la procedura aveva chiesto l'esibizione dei documenti contabili alla curatela del fallimento Progetti Trade s.r.1., ed il giudice istruttore ha emesso tale ordine: onde l'acquisizione diretta, ad opera del consulente, di tali documenti fu superflua, in quanto già acquisita in forza dell'ordine di esibizione, e risultando i conteggi del tutto corrispondenti, altresì, a quanto già in atti in forza dei documenti prodotti dall'attrice, salvo un piccolo scostamento, avendo tenuto conto il c.t.u. anche di altri movimenti; Ric. 2019 n. 31429 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -3- e) con riguardo ai finanziamenti verso la Progetti International s.r.l. e la Progetti Multimedia s.r.1., i documenti acquisiti dal c.t.u. l'hanno condotto a confermare quanto già risultante in pieno dai documenti già prodotti in atti dall'attrice; salvo che, con riguardo alla prima società, i documenti dal medesimo acquisiti lo hanno portato a ridurre, e non ad aumentare, l'importo dei prestiti erogati, con vantaggio, dunque, per i convenuti; - che, ciò posto, il motivo è affetto dal vizio di manifesta inammissibilità, in quanto non coglie e non attacca validamente la ratio decidendi della decisione impugnata: la quale, con l'ampia motivazione sopra riportata, ha in ogni modo possibile chiarito che, sebbene vi fu una parziale acquisizione di documenti in primo grado ad opera diretta del c.t.u., la decisione finale non dipese affatto da quella, salvo che per il profilo di un minor danno liquidato, con il conseguente difetto sul punto dello stesso interesse al far valere la pretesa nullità; - che ogni altra riconsiderazione delle risultanze documentali, come nella sostanza pretende il motivo, è inammissibile in sede di legittimità; - che, al riguardo, neppure giova l'assunto, contenuto nel ricorso, secondo cui in tema di vizi processuali la S.C.

è giudice del fatto, posto che non potrebbe mai pretendersi, invece, dal giudice di legittimità che operi un apprezzamento delle prove offerte dalle parti, siano esse costituite o costituende, alla stregua del principio costante che tale apprezzamento resta ineluttabilmente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., parte dell'apparato esclusivo del giudice del merito; - che, sotto tale profilo, le concrete circostanze della vicenda costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con i Ric. 2019 n. 31429 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -4- parametri legali che lo presidiano (cfr., es., con riguardo al dolo, Cass.20 gennaio 2020, n. 1102), posto che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, mentre al giudice di merito resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 18 maggio 2019, n. 13495, non mass.); - che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00, oltre ad € 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021. Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA ntonio Vclliblit