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Decreto — n. 34481/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34481/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, CSL-0L-_ 2 Zanotti Carta Srl, submitted a waiver of the appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment. The court ruled that this withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal waiver judicial termination condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 30655/2020 Roma, 16 NOV 2021 sul ricorso proposto da: CSL-0L-_ 2 ZANOTTI CARTA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Molinari e Giovanni Corbyons, come da procura in atti; RICORRENTE contro: SCOM SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Perugini, giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 1013/2020 pubblicata in data 29.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCrl; 1.7.7 1 G NOI'. 20 N I I l'enz:•-.r