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Decreto — n. 34480/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34480/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, an insurance company, voluntarily withdrew the request to challenge the lower court's judgment, while the respondent, a liquidated insurance firm, argued no defense was required. The court ruled that the waiver met statutory requirements under the Code of Civil Procedure, resulting in the case's termination without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal extinguishes the proceedings, terminating the case without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure waiver of appeal extinguishment of proceedings insurance dispute Corte di Cassazione formal renunciation procedural termination rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 28607/2020 Roma, 16 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: Ce02_, 3c",íct gp ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICLTRATRICE ROMANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Zaccheo, come da procura in atti; RICORRENTE contro: FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Liquidatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 729/2020 pubblicata in data 30.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCE! IFR!,-3. cggt 13 NOV 2V-( Il l'unzloazIri