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Decreto — n. 34479/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34479/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Lineamarmi Cavallaro SNC, voluntarily renounced the lawsuit against the defendant, Daniele Lorenzo, citing the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the case was legally terminated without addressing the merits or ordering any costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without further judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal of appeal extinction of proceedings voluntary renunciation of suit termination of litigation rinuncia a pretese di salario condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 26745/2020 Roma, 1 6 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: LINEAMARMI CAVALLARO SNC, in persona del rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nadia Gallito, come da procura in atti; RICORRENTE contro: DANIELE LORENZO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenica Oteri, giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CANC9 oggi, 1 u NOV 201-f 111.