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Decreto — n. 34478/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34478/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The plaintiffs voluntarily relinquished their rights, while the opposing party accepted this withdrawal without objection. Consequently, the court ruled that the case is legally terminated and no further judicial action is required.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings, and the court may declare this extinction by decree without ordering costs when the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary abandonment judicial termination costs allocation formal renunciation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 24803/2020 Roma, 1 C-NOV. 2021 sul ricorso proposto da: CRISTINI AGATA EDDA ERMELINDA, COSENTINO MARIATERESA, COSENTINO MARIAROSARIA, COSENTINO MARIA GABRIELLA, COSENTINO NICOLA, rappresentato e difeso daLL'Avv.to Loredana Rago, come da procura in atti; RICORRENTI contro: DIPALMA SALVATORE, SANTOMASI ANGELA, DIPALMA MICAELA, DIPALMA ANNA MARIA, DIPALMA ROSA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pasquale Caso CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Bari nr. 1143/2020 pubblicata in data 23 giugno 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCP1172;z1N, oordinatol'e Luigi Lombahlo °g9L 1 NOV. 20 2-4 y.n<,..,;7,;,‘ 11 Funziovai