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Decreto — n. 34477/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring civil proceedings extinguished due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 34477/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the lawsuit. The plaintiff voluntarily withdrew the appeal against the second-instance judgment, which the lower court accepted as compliant with procedural requirements. Consequently, the Cassation court ruled that no further action was necessary and dismissed the appeal without addressing the merits of the underlying dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of a lawsuit results in the immediate extinction of the proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal of appeal riduzione delle spese giudiziarie revoca dell'opposizione dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 23092/2020 Roma, NOV, 2021 sul ricorso proposto da: G—oLL Zci.‘ c<Z4-- COMUNE DI FERMO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Gentili e Cristina Argentieri, come da procura in atti; RICORRENTE contro: FEDELI MARIA TRESA, ROSSI ALCE() E ROSSI GLORIA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Erminia Fidanza e Domenico Vizzone, giusta procura in atti CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Appello di Ancona nr. 523/2020 pubblicata in data 27.05.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. CE.POSITATO !N Z.-,ANCII LE.-;.!A oggi, 1 CNOV. 2014 11 Funzionari