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Decreto — n. 34476/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit, declaring proceedings extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 34476/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by the plaintiffs. The material facts involve a dispute between the Barbieri, Boscain, and Rampini parties against the Boscain defendants, where the plaintiffs formally renounced their recourse. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without addressing costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if the requirements are met, rendering the judgment null.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code nullity of judgment costs allocation condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 21925/2020 Roma, 16 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: Cta-e G MAURIZIO BARBIERI, PAOLO BOSCAIN e ELENA RAMPINI, rappresentati e difesi dall'Avv.to Michele Bonetti, come da procura in atti; RICORRENTI contro: BOSCAIN LORETTA e BOSCAIN MARINELLA, rappresentate e difese dall'Avv.to Massimo Pellottieri, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTI LAURA BOSCAIN INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 526/2020 pubblicata in data 27.05.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPO61TATO N0/9:4Cr-711, 099i, 17 MeV. 20 fl