Cassation court allows INPS appeal, overturning lower court on contributory debt prescription start date due to late payment deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's decision, which had dismissed the claim for unpaid social security contributions. The lower court incorrectly determined that the five-year prescription period began on June 16, 2010, whereas the INPS argued it should start later due to a specific government decree extending the payment deadline. The court ruled that the decree of June 10, 2010, validly postponed the deadline to July 6, 2010, making the lower court's calculation of the prescription term erroneous and ordering the case to be remanded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, commi 26-31, legge n. 335/1995; D.P.C.M. 10 giugno 2010: The five-year prescription period for contributory debts begins from the actual deadline for payment, which may be extended by subsequent government decrees, requiring the court to apply the correct date rather than the initial statutory date.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1704-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MORTILLARO ROSARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 632/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato prescritto il credito contributivo e, comunque, insussistente l'obbligo di Mortillaro Rosaria di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.
2. La Corte d'appello ha confermato la statuizione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la nota dell'INPS dell'11.6.2015, giunta a destinazione il 30.6.2015; nel merito e in consapevole dissenso rispetto alle sentenze di legittimità pure richiamate (Cass. n. 30344 del 2017; n. 30345 del 2017), ha ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Mortillaro Rosaria non ha svolto difese.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Ric. 2019 n. 01704 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- Considerato che:
5. Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 53 d.P.R. n. 917/1986 modificato dal d.lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/1980, dell'art.21, comma 10, della legge n. 247/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito).
6. Col secondo motivo di ricorso l'Istituto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell'INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
7. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura Ric. 2019 n. 01704 sez.
ML - ud. 10-06-2021 -3- assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v Cass. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato).
8. Sul secondo motivo di ricorso, e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati Ric. 2019 n. 01704 sez.
ML - ud. 10-06-2021 -4- entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
9. Di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021).
10. L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.
a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).
11. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso dell'Istituto; che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione Ric. 2019 n. 01704 sez. ML - ud. 10-06-2021 -5- del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.
Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).
12. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
13. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 10