Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new facts and failure to challenge essential contract terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower courts' rejection of the nullity claim against the preliminary sales contract. The appellant argued the property violated urban planning norms, but the court held that factual assessments regarding the non-essentiality of the closing date and the validity of the mediator's fee fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the requisite new facts or legal errors necessary for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: Appeals against second-instance judgments are inadmissible when they merely reiterate facts already evaluated by the court of merit or challenge non-essential contractual terms without presenting new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30333-2019 proposto da: GAROFALO LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASTELLO TESINO n. 46, presso lo studio dell'avvocato MARIA DONATIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GRAVALLESE - ricorrente - contro CASTOLDI IRMA e CP COMPANY DI PALERMO DANIELE E C S. N .C. - intimati - avverso la sentenza n. 957/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTOCon atto di citazione notificato il 31.10.2015 Garofalo Leopoldo evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Monza Castoldi Irma e la società C.P. Company Snc di Palermo Daniele e C., la prima in veste di promittente venditrice, e la seconda in veste di mediatore immobiliare, invocando l'accertamento della nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto il 16.2.2015 per illiceità dell'oggetto, in quanto il bene compromesso non era conforme alla normative urbanistica ed edilizia e non era quindi utilmente commerciabile.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2402/2017. Con la sentenza impugnata, n. 957/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto dal Garofalo avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Garofalo Leopoldo, affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.
PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso, articolato in quattro motivi, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, rigettando il gravame proposto dal Garofalo, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza con cui era stato ritenuto validamente costituito il vincolo negoziale derivante dal contratto preliminare di compravendita concluso in data 16.2.2015, con il quale il Garofalo si era impegnato ad acquistare un immobile di proprietà della Ric. 2019 n. 30333 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- Casto/di sito in territorio del Comune di Cesano Maderno.
L'attore aveva agito per ottenere la declaratoria della nullità del negozio, a fronte della non conformità del bene alle normative urbanistiche ed edilizie; il Tribunale, con argomenti poi confermati dalla Corte di Appello, aveva ritenuto che le difformità non fossero ostative alla compravendita, che la promittente venditrice si era attivata tempestivamente per risolverle mediante presentazione di C.I.LA. e che il termine fissato dalle parti per il rogito non avesse carattere essenziale. Il primo motivo di ricorso, ed in parte anche gli altri tre motivi, propongono censure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che vanno dichiarate inammissibili a fronte di una decisione di seconde cure confermativa di quello di primo grado.
Il secondo motivo è inoltre inammissibile per la parte concernente i vizi dedotti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., posto che la valutazione di non essenzialità del termine costituisce il frutto di un accertamento di fatto, concernente la condotta delle parti anteriore, contemporanea e successiva alla stipula del contratto in cui il termine è previsto, che come tale costituisce appannaggio del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7450 del 26/03/2018, Rv. 647868; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019, Rv. 656215 e Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020, Rv. 657818). Egualmente inammissibile è il terzo motivo, sempre nella parte concernente i vizi dedotti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché la mancanza della diffida ad adempiere è elemento valorizzato dal giudice di merito soltanto a scopo rafforzativo, essendo stato ritenuto inapplicabile l'art. 1457 c.c. al caso di specie a fronte della ravvisata natura non essenziale Ric. 2019 n. 30333 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- del termine previsto dal contratto (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
Il quarto motivo, sempre nella parte relativa ai vizi dedotti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è del pari inammissibile, o comunque infondato, avendo il giudice di merito ravvisato il diritto del mediatore alla percezione del compenso in conseguenza della ritenuta validità del contratto preliminare e della conseguente costituzione del vincolo giuridico tra le parti". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses