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Ordinanza — n. 34048/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding late appeal costs compensation due to lack of explicit exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court accepted Teresa Moccia's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to dismiss her late appeal against INPS. The lower court had compensated litigation costs because the appeal was filed late, citing only procedural grounds. The supreme court ruled this insufficient as the law requires explicit justification for waiving the usual cost rules when an appeal is untimely.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 comma 2 c.p.c.; When a court compensates litigation costs for a late appeal without citing explicit exceptional reasons, the decision violates the statutory requirement for specific motivation and must be quashed.

Parole chiave

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late appeal costs exceptional reasons procedural motivation INPS unemployment cassation quashing impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità di decisioni incidentali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1077-2020 proposto da: MOCCIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CICCONE; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 3458/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 01077 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte d'Appello di Napoli chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Noia sulla domanda proposta da Teresa Moccia nei confronti dell'INPS avente ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria per l'anno 2012/2013, rilevata la tardività dell'appello lo dichiarava inammissibile compensando integralmente le spese del grado a motivo della natura meramente processuale della pronunzia; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Moccia, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di lite relative al grado di appello non ricorrendo, come previsto per legge, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi così qualificare quelle addotte dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione assunta; che il motivo merita accoglimento, non risultando la statuizione della Corte territoriale relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per il grado di appello sorretta da motivazione congrua, per non essere sostenibile sul piano logico e giuridico, derivandone quindi la lamentata violazione della disciplina di legge, ciò che sembra trasparire dalla pronunzia della Corte territoriale, ovvero l'impossibilità nella specie di invocare il criterio della soccombenza, in difetto di una pronunzia sui profili sostanziali della questione dedotta in giudizio nkt che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10