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Ordinanza — n. 34046/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing negative contribution obligation verification despite tax notice expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34046/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed a negative verification of social security contributions. The debtor argued the tax collection notices had expired, while the INPS claimed the debt remained valid. The court held that the finality of the tax notice does not preclude a subsequent action to verify the prescription or extinction of the contribution obligation.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 5, d.lgs n. 46/1999; Art. 100, c.p.c.; Art. 2 e 111 Cost.: The finality of tax collection notices does not preclude an action for negative verification of contribution obligations based on the defense of prescription or extinction occurring after the notice.

Parole chiave

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negative verification of contribution prescription of tax debt tax collection notice finality social security obligations procedural admissibility impugnazione di decisioni amministrative incasso dei contributi di mantenimento revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 5, d.lgs n. 46/1999
Art. 100, c.p.c.
Art. 2 e 111 Cost.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 12.11.2019, n. 29294
Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass.
Cass. n. 23237/2013
29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 480-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLAR1ZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro BOVE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA DE RILEVATO che con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore e accoglieva l'opposizione proposta da Vincenzo Bove nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente ad oggetto l'impugnativa delle cartelle esattoriali relative a crediti contributivi INPS; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'ammissibilità del ricorso in opposizione per essere questo diretto avverso le cartelle esattoriali oggetto di causa e non avverso l'estratto di ruolo, derivandone la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi recati dalle predette cartelle e, in relazione all'affermata riferibilità dell'azione alla contestazione della sussistenza dei crediti oggetto della pretesa dell'Istituto, la legittimazione passiva dell'INPS correttamente quindi onerato delle spese di lite ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui, resiste, con controricorso, l'originario opponente; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs n. 46/1999, 100, c.p.c. , 2 e 111 Cost, 2908, 2938, 2939 c.c,. lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, sostenendo, sul presupposto dell'accertata regolare notifica delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio, della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle medesime da parte del debitore ed al mancato avvio di qualsiasi azione CURTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO TOSCANO; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 00480 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- esecutiva da parte del concessionario, l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo stante l'intervenuta decadenza dall'opposizione, non tempestivamente promossa, ove l'impugnazione attenga alle cartelle esattoriali, ed il difetto di interesse, ove invece l'impugnazione investa l'estratto di ruolo; che il motivo è infondato vedendosi in una fattispecie in cui l'attore, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato (cfr.

Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, co. 9 e 10, I. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore; che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei soli confronti dell'originario opponente, essendosi l'Agenzia delle Entrate - Riscossione costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Vincenzo Bove delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. - Così deciso in Roma ne