Ordinanza — n. 34045/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 478-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIE'l l'A COREIFI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro FUSARO GIOVANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 614/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 34045/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 614/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 478-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIE'l l'A COREIFI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro FUSARO GIOVANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 614/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 00478 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza e accoglieva la domanda proposta da Giovanna Fusaro\cnei r confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto a titolo di contributi dovuti per l'anno 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto non avendo questo provato l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale da parte della Fusaro e dovendo ritenersi provato in relazione alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui all'art. 44 co. 2, d.l. n. 269/2003, il carattere occasionale, dell'attività; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Fusaro, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDEFtATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. 917/1986 come sostituito dal d.lgs. n. 344/2003, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, 61 co. 3, d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa Vabitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo è infondato, atteso che nella sentenza impugnata la produzione da parte del professionista di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 è stato assunto, nel quadro del compiuto accertamento in fatto del carattere abituale dell'esercizio dell'attività professionale, quale indice della non ricorrenza nella specie del requisito dell'abitualità, situazione che esclude l'insorgere in capo al professionista dell'obbligo della contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS, da intendersi appunto subordinato al ricorrere di tale requisito alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419), che ne richiede l'apprezzamento nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, venendosi in tal modo ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, che, invece, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività professionali svolte in forma occasionale; che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese non avendo la Fusaro svolto alcuna attività difensiva; -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camera