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Ordinanza — n. 34034/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows lawyer's appeal against INPS, ruling that bar association membership alone does not prove professional activity for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34034/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially allowed Paolo Prioretti's appeal against the INPS, overturning the lower court's decision regarding his social security contributions. The lower court had deemed Prioretti's continued membership in the Bar Association sufficient evidence of professional activity, despite his payment of an integrative contribution to the Forensic Fund. The Court ruled that such membership is merely a presumption and does not automatically establish the habitual exercise of the profession required for INPS contributions, placing the burden of proof back on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 25 e 26 L. n. 335/1995; Art. 2697 cod. civ.: Mere inscription in the professional register constitutes only a presumptive index of habitual activity and does not automatically exempt the individual from the burden of proving the actual exercise of the profession for social security purposes.

Parole chiave

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social security contributions professional activity presumption bar association membership burden of proof allocation INPS management separate integrative contribution habitual exercise profession categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 25 e 26 L. n. 335/1995
335/1995, dell'art. 2935 cod.
Art. 2697 cod. civ.
13960); - relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass.
Art. 116 cod. proc. civ.
98/2011; - con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 116 comma 8 L.
Art. 2935 cod. civ.
335/1995, dell'art. 2935 cod. civ., dell'art.
Art. 2941 cod. civ.
civ., dell'art. 2941 cod. civ., dell'art.
D.Lgs. n. 462/1997
D.Lgs. n. 462/1997 116 cod.
Art. 18 co. 12 D.L. n. 98/2011
335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l.
Art. 116 comma 8 L. 388/2010
98/2011; - con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 116 comma 8 L.
art. 2935 cod. civ
335/1995, dell'art. 2935 cod. civ., dell'art.
art. 2941 cod. civ
civ., dell'art. 2941 cod. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27.12.2016 n. 27000
Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.
Cass. 19.6.2014 n. 13960
27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art.
Cass. n. 18092 del 2020
civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4873-2020 proposto da: PRIORETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della- =CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO MARISCOLI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, 1,1TIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 282/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott, VALERIA PICCONE.

RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 19.11.2019, la Corte d'appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto dall'INPS e dalla SCCI S.p.A. ha dichiarato la sussistenza dell'obbligo contributivo dell'Avv. Paolo Prioretti per gli anni 2009 e 2010 nella gestione separata IN PS; -la Corte in particolare, ha ritenuto che risultava pacifico che l'appellato aveva versato alla Cassa Forense il contributo c.d. integrativo ma che ciò non valeva ad esentarlo dall'iscrizione alla gestione separata INPS, aggiungendo che la perdurante iscrizione all'Albo, in difetto di specifici elementi di segno contrario che il Prioretti avrebbe avuto l'onere di allegare, costituiva indice presuntivo sufficiente dell'abitualità; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Paolo Prioretti, affidandolo a quattro motivi; - resiste, con controricorso, l'INPS.

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. arti. 2, commi 25 e 26 L. n. 335/1995 e 44, dl. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto indizio sufficiente per l'abitualità dell'esercizio della professione l'iscrizione all'Albo nonché violazione degli arti. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. avendo posto a carico dell'appellato, anziché dell'1NPS, l'onere della prova al riguardo nonostante il mancato superamento della soglia reddituale; - con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995, dell'art. 2935 cod. civ., dell'art. 2941 cod. civ., dell'art. 1 ss.

D.Lgs. n. 462/1997 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione alla ritenuta decorrenza della prescrizione dalla presentazione della denuncia dei redditi;- con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25 e 26 L. n. 335/1995 e 18 co. 12 D. L. 98/2011; - con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 116 comma 8 L. 388/21100, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; - il primo motivo è fondato; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché ora le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al commal dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio) 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale Il solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad curo 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere Capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno;- nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o clall'org,anizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati profili e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza expost desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, dl. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie tale accertamento di fatto non è stato compiuto dalla Corte d'appello di .\ ncona che si è limitata ad ancorare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla sola iscrizione all'Albo, che può si essere rilevante, ma unitamente ad altri indici rivelatori, senza attribuire alcun rilevo, altresì, al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro ed addossando erroneamente all'attuale ricorrente l'onere di addurre elementi a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo considerato; - il secondo motivo è fondato per quanto di ragione; - questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello) previsto) dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite; - il terzo motivo è infondato poiché la Corte ha fatto corretta applicazione dell'art. 2 commi 25 e 26 L. n. 335 del 1995 e 18 co. 12 D.L. n. 98 del 2011 come convertito dalla L. n. 111 del 2011 in ordine al rapporto tra il versamento del contributo integrativo del ricorrente alla propria Cassa di previdenza ed il versamento) dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS; - il quarto motivo è inammissibile; - va premesso che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione clel materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - nel caso di specie, poi, la questione delle sanzioni, che non ha formato oggetto del giudizio di merito, è del tutto nuova e, pertanto, non può formare oggetto di accertamento mediante ricorso per cassazione; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo deve essere accolto e così il secondo, per quanto di ragione, il terzo va respinto ed il quarto deve essere dichiarato inammissibile; - la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di .-kncona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. 1,a Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed il secondo per quanto di ragione, respinge il terzo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021. Il Presidente Adriana Doronzo 2 2,- DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, IL CAngqL 1,ERE DotOSW arguì CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEL.R.P. CENTRALE La .61)--e u1\1/4P,JunnArti CuÌnekl-Come ,Covi 0rn -2.--cii 1.0 cA\ .T0A-1)- , /1071 2z Qt12 1/2,so. r„,j2, Zt), MJ Vt0 Lk ÀZQPv'J, k AirL Arm,a7D 022D, G„)