Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn; client renounced appeal, bank accepted, case extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court extinguished the appeal because the appellant formally withdrew it on May 13, 2021, and the respondent accepted this withdrawal on May 14, 2021. Although the appellant had argued against a finding of absolute contract simulation regarding property sales, the court did not need to rule on the merits due to the withdrawal. Consequently, the judgment declared the proceedings extinct without addressing the substantive legal arguments or evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the withdrawal, the Supreme Court extinguishes the proceedings without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29093-2019 proposto da: BATTAGLIA PINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, dal quale è rappresentata e difesa in unione di delega con l'avvocato CLAUDIO UGO CAMPANER - ricorrente - contro BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA n. 42, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende in unione di delega con l'avvocato ANTONELLA LILLO - con troricorrente - nonchè contro 5sRk "Ì.
LORENZON FANNY, LORENZON LINO e BRESOLIN SAVINA - intimati - avverso la sentenza n. 2664/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA RILEVATO CHE il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, con cui era stata: accertata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 2.12.2009, in virtù del quale Lorenzon Fanny e Lino, fideiussori e soci della Lorenzon Techmec System Srl, debitrice della Banca di Monastier e del Si/e, avevano venduto la proprietà delle loro abitazioni in Comune di San Donà di Piave a Bresolin Savina; e dichiarata opponibile detta simulazione al terzo di malafede Battaglia Pina, che aveva a sua volta acquistato la proprietà dei predetti immobili da Bresolin Savina con contratto del 2.10.2011.
Il primo motivo, con il quale la ricorrente invoca un nuovo accertamento del fatto e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è inammissibile perché il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Ric. 2019 n. 29093 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); mentre la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più rilevanti ai fini della formazione del libero convincimento appartiene al giudice di merito, "... il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la mancata acquisizione agli atti del giudizio di seconde cure del certificato di nascita di Martina Serra, figlia della ricorrente, è inammissibile perché la doglianza non ne chiarisce in modo specifico l'essenzialità ai fini della decisione. Inoltre, la censura non supera il passaggio della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato deposito del documento già in prime cure fosse stata dovuta ad una negligenza, o comunque ad una scelta consapevole, della parte interessata";
CONSIDERATO CHE - in data 13.5.2021 la ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso; - con atto del 14.5.2021, egualmente depositato in cancelleria, la parte controricorrente ha accettato la rinuncia; - che non occorre statuire sulle spese del presente giudizio Ric. 2019 n. 29093 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- di legittimità, a fronte della rinuncia al ricorso e dell'accettazione della stessa da parte controricorrente; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021.
DEP OSII NT O IN C ANCELLE.RIA