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Ordinanza — n. 33567/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging free evaluation of evidence and abuse of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33567/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the applicant's challenges regarding the evaluation of criminal trial evidence and the application of abuse of process provisions. The applicant argued that the lower court failed to properly assess witness testimony and improperly applied Article 96 of the Civil Procedure Code. The Court rejected these claims, reaffirming that civil judges must freely evaluate evidence and that the cassation court cannot substitute its own assessment of facts or review the lower court's discretionary choices.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence or review the discretionary judgment of the lower court regarding the free assessment of facts, and the appeal is inadmissible if it merely requests a new evaluation of the same evidence.

Parole chiave

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free evaluation of evidence abuse of process cassation inadmissibility civil procedure code judicial discretion opposizione al precetto esecutivo compensazione della rendita onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 651 c.p.p.
Art. 652 c.p.p.
Art. 96 c.p.c.
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia confermato la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 96 c.p
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia confermato la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28893-2019 proposto da: DI MARCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO VII n. 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARCHESE, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro STANGALINI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n. 107, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO MONTEVERDE - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1121/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Di Marco Giuseppina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 585/2013 emesso dal Tribunale di Novara in favore di Stangallini Mauro per il saldo dei compensi professionali dovuti allo stesso a fronte delle prestazioni di progettazione di una unità abitativa dal medesimo svolte in favore dell'opponente. Nella resistenza dell'opposto, il Tribunale rigettava l'opposizione. L'appello della Di Marco avverso la decisione di prime cure veniva a sua volta rigettato, con la sentenza impugnata, n. 1121/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Marco Giuseppina, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Stangallini Mauro. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso, articolato in tre motivi, proposto avverso sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Novara, con cui era stata respinta l'opposizione proposta da Di Marco Giuseppina avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto, nei suoi confronti, da Stangalini Mauro, in relazione al compenso per opere di progettazione svolte nell'interesse dell'odierna ricorrente.

Con il primo e secondo motivo la ricorrente lamenta, rispettivamente, la mancata valutazione delle risultanze della deposizione resa da Merci Maria nell'ambito di un procedimento penale, che avrebbero efficacia di atto pubblico, (primo Ric. 2019 n. 28893 sez. M2 - ud. 10-06-2021 r\ -2- motivo) e la valutazione relativa all'attendibilità dei testimoni svolta dal giudice di merito (secondo motivo). Il primo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire il principio per cui il giudice civile, al di fuori dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p., deve valutare liberamente tanto le risultanze della sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, quanto gli elementi di prova acquisiti nell'ambito di quel giudizio, ivi incluse le deposizioni testimoniali, le quali pertanto non hanno efficacia di atto pubblico né valenza probatoria privilegiata (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018, Rv. 649457). Il secondo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), né può avere ad oggetto la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, posto che l'apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più rilevanti ai fini della formazione del libero convincimento appartiene al giudice di merito, '... il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Ric. 2019 n. 28893 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- r\ Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia confermato la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dal Tribunale, è inammissibile perché detta norma può essere applicata anche d'ufficio in tutti i casi in cui, anche a prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (che non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie), si ritenga sussistere una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, il cui contenuto non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre alle spese Ric. 2019 n. 28893 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -4- forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021.