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Ordinanza — n. 33563/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting technical expert opinion on architect fees without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33563/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate the request for a technical expert opinion regarding professional fees. While the appellant argued that generic complaints about fee congruity required a formal expert assessment, the lower court had already determined the work performed matched the quoted percentages and dismissed vague objections. The supreme court upheld this decision, ruling that the necessity of an expert investigation falls within the discretionary power of the trial judge and is generally unreviewable unless the issues are clearly defined.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The decision to order or refuse a technical expert opinion is a discretionary act of the trial judge whose judgment is unassailable in cassation unless the specific issues requiring investigation are clearly and precisely identified.

Parole chiave

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technical expert opinion professional fees architectural services inadmissible appeal judicial discretion congruity of fees c.p.c. 380 bis contratto d'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
143/1999, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Il ricorso è quindi inammissibile, con spese liquidate in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
artt. 2697 c.c
L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 61 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7472/2017
Cass. 17399/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22745/2020 R.G., proposto da MAZZOCCHITTI DINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Di Giovanni e Roberto Vallarola, con domicilio eletto in Roma, via Merulana n. 247. -RICORRENTE- contro DI FILIPPO SANDRO, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Zuccarini, con domicilio in Teramo, Circonvallazione Spalato n. 74/a. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1946/2019, depositata in data 25.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Dino Mazzocchitti ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2011, emesso dal tribunale di Teramo, sezione di Atri, in favore dell'arch. Sandro di Filippo/ a titolo di pagamento di compensi professionali per la progettazione e direzione dei lavori di un opificio industriale. L'ingiunto aveva lamentato il ritardo nell'esecuzione delle attività e la mancata consegna del permesso a costruire, chiedendo di revocare il decreto e di condannare la controparte - in via riconvenzionale - al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento.

Instaurato il contraddittorio, il tribunale ha rigettato l'opposizione, regolando le spese. Dino Mazzucchetti ha impugnato la decisione, rinunciando alle contestazioni vertenti sulla corretta esecuzione della prestazione, ma chiedendo di quantificare correttamente il compenso. Il giudice distrettuale - nel respingere il gravame -ha ritenuto che il Di Filippo avesse effettivamente svolto tutte le prestazioni elencate nella parcella, rilevando che il compenso era stato calcolato sul valore dell'opera, sulla base dei parametri e delle percentuali specificamente indicati, precisando inoltre che l'appellante aveva sollevato contestazioni del tutto generiche, limitandosi a sostenere di non aver mai sottoscritto il computo prodotto in giudizio, sicché non poteva ammettersi la c.t.u. estimativa richiesta in giudizio.

La cassazione della sentenza è chiesta da Dino Mazzucchetti con ricorso basato su un unico motivo. Sandro Di Filippo ha depositato controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 61 c.p.c. e della I. 143/1999, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che le contestazioni riproposte in appello circa la congruità delle richieste economiche dell'architetto si fondavano su rilievi di carattere tecnico, occorrendo procedere al corretto inquadramento delle attività nell'ambito delle categorie della tabella e inoltre stabilire se la progettazione fosse esecutiva o di massima, questioni che non potevano considerarsi rinunciate e la cui soluzione richiedeva l'espletamento della c.t.u..

La Corte di merito avrebbe - quindi - illegittimamente respinto la richiesta di consulenza senza rendere alcuna giustificazione. Il motivo è inammissibile. Nessuna decisione sul corretto inquadramento delle attività nell'ambito delle diverse categorie della tabella per la liquidazione dei compensi si rinviene nella pronuncia impugnata, che, nel valutare le questioni devolute in appello, ha posto in rilievo che il ricorrente oltre a rinunciare alle questioni concernenti la corretta esecuzione della prestazioni professionali, aveva sollevato ragioni di doglianze( del tutto generiche, tali da non giustificare alcun approfondimento istruttorio mediante il ricorso alla c.t.u..

Solo riguardo alla natura della progettazione, la sentenza ha dato conto delle percentuali richieste sia il progetto di massima che per quello esecutivo, stimando comunque congrui gli importi richiesti. Il ricorso non si confronta con la descritta ratio decidendi, non censura la valutazione di genericità delle deduzioni difensive operata dalla Corte distrettuale, né riporta il contenuto delle questioni proposte in appello, lamentando esclusivamente la mancata ammissione della consulenza volta ad accertare la tipologia delle attività professionali espletate.

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra -tuttavia - nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, fatto salvo il controllo sulla correttezza della motivazione (Cass. 7472/2017; Cass.17399/2015). Nella specie, non essendo chiaramente e specificamente individuate le questioni oggetto degli accertamenti dell'ausiliario, la decisione di non disporre la consulenza appare ampiamente giustificata. Il ricorso è quindi inammissibile, con spese liquidate in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 6000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 10.6