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Ordinanza — n. 33560/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against correction order ruling that material error proceedings cannot generate liability for legal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33560/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by six individuals against a lower court order correcting a material error in a legal aid payment judgment. The appellants argued that the correction order should have been treated as a substantive decision subject to cost allocation under civil procedure law. The court rejected this, holding that material error proceedings are administrative in nature and do not create a contumacious situation where costs can be assigned.

Regesto Legislator

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Art. 91, Art. 287 c.p.c.; In proceedings for the correction of material errors, no ruling on litigation costs is permitted because the administrative nature of the decision precludes the existence of a contumacious situation required for cost allocation.

Parole chiave

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material error correction legal aid costs civil procedure law administrative decision litigation expenses contumacious situation Corte di Cassazione correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
27-05-2021 -2- provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza" (Cass.
Art. 287 c.p.c.
La censura è fondata, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui "Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del Ric.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
decidendo ia causa nel merito ai sensi dell'art. 384, seconde, comma, c.p.c., elimina dal provvedimento impugnato ia suie spese giudiziali.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ordinanza dell'8.1.2019 il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 287 c.p
La censura è fondata, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui "Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.
art. 91 c.p
27-05-2021 -2- provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza" (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019
91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza" (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019, Rv.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27340 del 29/12/2016
656089; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27340 del 29/12/2016, non massirnata; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008
27340 del 29/12/2016, non massirnata; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26352-2019 proposto da: TAFURO PIERINO, SANTORO FRANCESCO, DE MARCO i_ GIOVANNI, D'ANNA LUCA, AMMIRATO MARIA e DE MARCO PIETRO, rappresentati e difesi dall'avv. CARMELA PAGANO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro RENNA SONIA - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ordinanza dell'8.1.2019 il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da Renna Sonia, condannava gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di € 12.558,78 a saldo delle prestazioni di assistenza legale prestate dalla ricorrente in loro favore.

Con istanza del 4.4.2019 Renna Sonia invocava la correzione dell'errore materiale del predetto provvedimento, nella parte in cui lo stesso non aveva riconosciuto alla professionista gli accessori di legge (spese generali, iva e cap). Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Brindisi accoglieva l'istanza di correzione, condannando gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese. Ricorrono per la cassazione di detta decisione Santoro Francesco, De Marco Giovanni, De Marco Pietro, Tafuro Pierino, D'Anna Luca e Ammirato Maria, affidandosi ad un unico motivo.

Renna Sonia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 287 e ss. c.p.c., perché la Corte di Appello li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese, nonostante la natura non decisoria, ma sostanzialmente ordinatoria, del provvedimento di correzione dell'errore materiale. La censura è fondata, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui "Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del Ric. 2019 n. 26352 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -2- provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza" (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019, Rv. 656089; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27340 del 29/12/2016, non massirnata; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008, Rv. 602511). In definitiva, il ricorso va accolto. Non essendo necessario a :un ulteriore accertamento in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione della statuizione sulle spese dal provvedimento impugnato.

Le spese del presente sj:udizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura del procedimento e del fatto che la Renna sia rimasta intimata nel presente giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006, Rv. 589411). PQA la Corte accoglie il ricorso e. decidendo ia causa nel merito ai sensi dell'art. 384, seconde, comma, c.p.c., elimina dal provvedimento impugnato ia suie spese giudiziali. Dichiara irripetibili le spese dei i:) -esente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 27 maggio 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCE,1,!.-7J-7-£E. -