Court dismisses appeal on non-absorbability of personal allowance during public sector voluntary transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for a non-absorbable personal allowance. The appellant argued that his allowance should remain separate during a voluntary transfer to a different public administration, but the court found no special legislation protecting this right. Consequently, the court applied the general principle that such allowances are absorbed by subsequent salary improvements in public employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. 1993; Art. 19 d.lgs. 1998; Art. 31 d.lgs. 2001: In the absence of special provisions, the general principle of absorbability applies to personal allowances during voluntary transfers in privatized public employment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7009-2020 proposto da: D_ANIELI ROSARIO ANTONIO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TONY LUIGI DE GIORGI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in RONL-\, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Lecce ha respinto l'appello di Rosario Antonio Danieli avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire, dalla data del trasferimento per mobilità volontaria, l'assegno personale non riassorbibile, con inclusione nella base di calcolo del premio di esercizio percepito nel periodo in cui aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, con decorrenza dal 1° marzo 2001, dell'importo lordo mensile di € 119,41;
2. la Corte territoriale ha premesso che all'appellante, inizialmente transitato nei moli del Ministero delle Finanze, era stato attribuito dal Ministero l'assegno ad personam non riassorbibile ai sensi del d.P.C.M. n. 325/1988, nel quale era stato incluso anche il premio di esercizio, in ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità ed ai pareri espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Ragioneria Generale dello Stato;
3. successivamente il Danieli era transitato per mobilità volontaria alle dipendenze dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato che aveva riconosciuto l'assegno nei soli limiti del rispetto del divieto di reformatio in peius e, pertanto, l'aveva riassorbito, in parte, a seguito del Ric. 2020 n. 07009 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- passaggio nella fascia economica superiore, riducendolo ad € 8,09 mensili;
4. il giudice d'appello ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione perché conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegno ad personam, in quanto finalizzato unicamente ad impedire la riduzione del complessivo trattamento economico, è destinato ad essere riassorbito nei successivi miglioramenti contrattuali;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rosario \ntonio Danieli sulla base di due motivi, trattati unitariamente, ai quali ha opposto difese con controricorso l'Agenzia delle Dogane;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010 e sostiene, in sintesi, che l'assegno personale doveva essere ritenuto non riassorbibile in quanto qualificato espressamente tale dal provvedimento del 2 dicembre 2003 con il quale il Ministero del Tesoro aveva rideterminato il trattamento economico spettante agli ex ferrovieri, includendo nella base di calcolo anche il premio di esercizio;
2. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di Ric. 2020 n. 07009 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam.
L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina ì criteri generali della materia» ( Cass. n. 11771/2021; Cass. n. 10210/2020;
Cass. n. 19039/2017);
3. il principio generale della riassorbibilità non può essere escluso nella fattispecie, innanzitutto perché la determina dirigenziale sulla quale il ricorrente fa leva non ha carattere generale né natura di provvedimento amministrativo, trattandosi, invece, di un atto datoriale di gestione del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, che, in quanto tale, non può attribuire alcun diritto soggettivo, ove non conforme alla legge ed alla contrattazione collettiva ( cfr. Cass. n. 11645/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata — punto 9.2); 3.1. va, poi, aggiunto che quell'atto si riferisce al passaggio dall'Ente Ferrovie dello Stato al Ministero, disciplinato dalla normativa speciale all'epoca vigente, che non può certo trovare applicazione in caso di successivo trasferimento volontario presso altra Amministrazione, verificatosi in un modificato contesto legale e contrattuale; Ric. 2020 n. 07009 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma i- bis, se dovuto. Cosi deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Preside