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Ordinanza — n. 33530/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee's claim for equal pay, ruling it subject to five-year prescription rather than ten years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33530/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's dismissal of a public employee's claim for equal pay with fixed-term staff. The Ministry argued for a ten-year prescription period, but the Court held that claims for equal treatment in public employment are contractual performance claims subject to a five-year limit. Consequently, the lower court's application of the decennial term was reversed, and the case was remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 and 5 c.c.; In public employment contracts, claims by fixed-term employees for equal pay with indefinite-term staff are contractual performance claims subject to a five-year prescription period, not the ordinary decennial term.

Parole chiave

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public employment discrimination equal pay claim five year prescription contractual performance fixed term contract Cassazione ordinanza non discrimination principle indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 2947 c.c.
Art. 2948 c.c.
se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n.
Art. 4 comma 43 legge n. 183/2011
nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il Ministero ricorrente denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10219/2020
4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento » ( Cass. n. 10219/2020; Cass.
Cass. n. 12443/2020
10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass.
Cass. n. 12503/2020
12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass.
Cass. n. 4194/2021
12503/2020; Cass. n. 4194/2021);
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5873-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempre, domiciliato in RONLk, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope - ricorrente - contro FANITGLIETTI ANGELO RAFFAELE; - intimato - avverso la sentenza n. 1240/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva, tra l'altro, accertato il diritto di Angelo Raffaele Famiglietti, assunto dall'amministrazione scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato, a percepire il medesimo trattamento economico riconosciuto, in relazione all'anzianità di servizio, ai dipendenti a tempo indeterminato ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente; g. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure ed ha rilevato che la violazione del principio di non discriminazione costituisce inadempimento contrattuale e la domanda con la quale il lavoratore rivendica la parità di trattamento ha natura risarcitoria ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese Angelo Raffele Famiglietti, rimasto intimato;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1. il Ministero ricorrente denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ. nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione perché la domanda con la quale il lavoratore assunto a termine rivendica le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato ha natura retributiva e pertanto il credito si prescrive, se non azionato, con il decorso di cinque anni dalla data della maturazione;

2. il ricorso è manifestamente fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo deteitninato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento » ( Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass. n. 4194/2021);

3. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; 3.1. se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tetinine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile;

4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Pre