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Ordinanza — n. 33528/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security appeal for procedural inadmissibility due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33528/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the social security appeal inadmissible because it failed to address the specific factual findings of the lower court. The appellant argued for procedural vices in the inspection report, but the court noted the lower court had already explicitly rejected such claims and explained why procedural defects did not invalidate the subsequent collection act. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary detailed censure required by law.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 13 c. 4 D.Igs. 124/2004; Art. 21 octies c. 2 I. 241/1990; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not confront the fundamental reasoning of the contested decision or fails to provide detailed censure of specific factual findings.

Parole chiave

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procedural inadmissibility social security contributions inspection report defects onus of autosufficiency collection act validity Italian civil procedure Inps dispute contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
10-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art.
Art. 13 c. 4 del D.Igs. n. 124/2004
2697 c.c., dell'art. 13 c. 4 del D.Igs. n. 124/2004, dell'art.
Art. 21 octies c. 2 I. 241/1990
124/2004, dell'art. 21 octies c. 2 I. 241/1990 in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
241/1990 in relazione all'art. 360 c.
art. 437 c.c
art. 2697 c.c
10-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29176-2019 proposto da: SOCCODATO ENNIO OSVALDO, nella qualità di titolare legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, SOLDATI MARIO 31, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO cc CANESTRARO, rappresentata e difesa dall'avvocato IVO BALDASSINI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, - controricorrente - avverso la sentenza n. 1293/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Roma confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da Ennio Osvaldo Soccodato, titolare di impresa edile, avverso l'avviso di addebito notificatogli il 20/11/2013, fondato su accertamento ispettivo dell'8/7/2011, per il pagamento di contributi omessi concernenti: A) la mancata regolarizzazione degli oneri contributivi relativi a periodi di CIGO non riconosciuti; B) il versamento dei maggiori contributi dovuti per il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge 1985 n. 443, in relazione al periodo settembre 2009-maggio 2011; la Corte territoriale, esclusa la sussistenza di vizi procedimentali dell'accertamento e premesso che in materia di accertamento degli obblighi contributivi grava sul datore di lavoro dimostrare le c.d. circostanze eccettuative in deroga all'onere contributivo ordinariamente previsto, respingeva l'appello osservando che la parte non aveva dedotto in giudizio cause di sospensione dell'attività aziendale o altre cause idonee a precludere la vigenza dell'obbligo contributivo e che le deduzioni di parte, oltre che generiche, presentavano caratteri di novità, cui conseguiva l'inammissibilità ex art. 437 c.c., mentre il motivo d'impugnazione relativo alle sanzioni era inammissibile perché non proposto con l'opposizione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Ennio Osvaldo Soccodato sulla base di unico motivo, illustrato con memoria; resiste l'Inps con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte;

Ric. 2019 n. 29176 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 13 c. 4 del D.Igs. n. 124/2004, dell'art. 21 octies c. 2 I. 241/1990 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., rilevando i gravi vizi procedimentali dell'accertamento che hanno compromesso l'esito del provvedimento finale, condizionandone il contenuto motivazionale; il motivo è inammissibile poiché non si confronta con i fondamentali passaggi della decisione impugnata, con la quale è stato dato atto, per un verso, che, con riferimento al verbale ispettivo, "non sono ravvisabili le dedotte omissioni procedimentali e la violazione delle regole poste dall'art. 13 D.Ivo n. 124/2000 per l'espletamento dell'attività ispettiva", per altro verso che i vizi dell'avviso di accertamento, non costituente atto presupposto necessario, non invalidano il successivo atto di riscossione, con la conseguenza che deve ritenersi "la irrilevanza di eventuali vizi procedimentali del verbale di accertamento ispettivo atteso che oggetto del giudizio di opposizione è la pretesa creditoria dell'Inps e le carenze dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria dell'attività ispettiva compiuta"; a fronte di tali puntuali passaggi argomentativi, il ricorrente non formula dettagliate censure, limitandosi a denunciare presunte irregolarità procedimentali dell'iter che ha condotto all'accertamento senza neppure provvedere al deposito del verbale ispettivo, in ottemperanza dell'onere di autosufficienza del ricorso sullo stesso gravante; in base alle svolte argomentazioni in ricorso va dichiarato inammissibile; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

Ric. 2019 n. 29176 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021. IL PRESIDENTE Lucia JEsposito