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Ordinanza — n. 33519/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses jurisdiction regulation due to lack of definitive ruling on territorial competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33519/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the jurisdiction regulation inadmissible because the lower court merely deliberated on the territorial competence issue without making a definitive ruling. The appellant argued for jurisdiction in Lecce based on the location of the deceased, while the respondent maintained competence in Padova. The court ruled that since the lower court did not definitively resolve the competence question, the procedural requirements for a jurisdiction regulation were not met.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: A jurisdiction regulation is inadmissible if the lower court's decision on competence is not definitive and conclusive, failing to meet the strict requirements for finality under Article 42 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation territorial competence definitive ruling monocratic decision Italian Civil Procedure vocazione ereditaria successione legittima legato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
Art. 83, comma 4, c.p.c.
è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi Ric.
Art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Tribunale, "Delibata la questione di competenza territoriale", concedeva i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Contro il provvedimento la Baglivo ha proposto regolamento di competenza.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1- quater d.P.R.
art. 42 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10439/2020
15-01-2021 -2- conferita per un solo grado di giudizio» (Cass. n. 10439/2020; n.
Cass. n. 28701/2013
Cass., S.U., n. 20449/2014
Cass. n. 2338/2020
Cass. n. 5354/2018
Cass. n. 13636/2020
A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto ex art.
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Testo completo

uente 3 5 ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 2463-2021 proposto da: BAGLIVO ANTONELLA, rappresentata e difesa dall' avv. BIAGIO DE FRANCESCO; - ricorrente - contro CHIMAGLI A GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO MIRATE; controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 4026/2020 del TRIBUNALE di PADOVA del 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

CORRADO MISTRI che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del regolamento. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella causa ereditaria promossa da Chinaglia Giovanni dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di Baglivo Antonella, relativa alla successione di Chinaglia Luigino, padre dell'attore e coniuge della convenuta, la stessa convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la litispendenza relativamente ad alcune delle domande con altra causa preventivamente proposta da Chinaglia Giovanni presso il Tribunale di Lecce; eccepiva ancora l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Lecce, essendosi la successione aperta in Comune compreso nel circondano di quel Tribunale.

Il Tribunale, "Delibata la questione di competenza territoriale", concedeva i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Contro il provvedimento la Baglivo ha proposto regolamento di competenza. Si rimprovera al Tribunale di avere affermato la propria competenza in composizione monocratica invece che collegiale e nonostante la palese fondatezza delle ragioni addotte dalla parte istante a sostegno della competenza per territorio del diverso foro. Chinaglia Giovanni ha depositato memoria difensiva, con la quale ha eccepito l'inammissibilità del regolamento di competenza per difetto di procura speciale.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. L'eccezione del controricorrente è infondata: «il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi Ric. 2020 n. 07474 sez. M2 - ud. 15-01-2021 -2- conferita per un solo grado di giudizio» (Cass. n. 10439/2020; n. 28701/2'13).

Il ricorso, nondimeno, è ugualmente inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass., S.U., n. 20449/2014; conf. n. 2338/2020; n. 5354/2018).

Nella specie una tale statuizione, intesa a risolvere in via definitiva la questione, non è ravvisabile. In conformità al tenore letterale del provvedimento, il giudice aveva compiuto una mera delibazione dell'eccezione, che non ne impedisce, in ipotesi, il successivo accoglimento. Conclusivamente il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile. Spese al merito. A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2020 n. 07474 sez.

M2 - ud. 15-01-2021 -3- per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di competenza; spese al merito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di