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Ordinanza — n. 33516/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible, upholding tacit inheritance acceptance via cadastral transfer ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33516/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of tacit inheritance acceptance. The appellant argued that a cadastral transfer did not constitute personal acceptance, but the appellate court correctly identified the transfer as ratified conduct benefiting the heir. The Court affirmed that such ratification over a long period proves acceptance rather than mere inertia.

Regesto Legislator

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Art. 476 c.c.; Tacit acceptance of inheritance may be inferred from the ratification of a cadastral transfer executed in the heir's interest, distinguishing it from mere inertia.

Parole chiave

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tacit acceptance of inheritance cadastral transfer ratification inheritance acceptance rules appellate court review inadmissible cassation appeal garanzia pignoratizia legato di cosa altrui legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 476 c.c.
Per la cassazione della sentenza Zazza Mauro propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 476 c.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto tv art. 13, comma 1-quater d.P .R.
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto tv art. 13, comma 1-quater d.P .R.
art. 476 c.c
Per la cassazione della sentenza Zazza Mauro propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 476 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7075/1999
Cass. n. 5226/2002
Cass. n. 10796/2009
Cass. n. 3950/1976
Pertanto, l'apprezzamento circa la ricorrenza di una fattispecie di tacita accettazione di eredità, integrando un tipico apprezzamento rimesso al giudice di merito, è incensurabile in questa sede (Cass. n. 3950/1976; n.
Cass. n. 2663/1999
Cass. n. 12753/1999
Cass. n. 4843/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 20152-2020 proposto da: ZEZZA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONUITO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro LICAV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MARCO MACHETTA, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - La FILACCHIONE PASQUA , GIANNANTONIO DEANNA , ZEZZA RICCARDO, ZEZZA DARLA; - intimati - avverso la sentenza n. 6908/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda della L.I.C.A.V. s.r.l. (Licav), la quale aveva chiamato chiesto accertarsi che Zezza Mauro - nei cui confronti la stessa Licav aveva avviato una procedura esecutiva su quota indivisa di immobile pervenuta al debitore per successione del padre Zezza Ernesto - era erede del medesimo Zezza Ernesto, avendone accettato l'eredità. Il contraddittorio era esteso anche Filacchione Pasqua e Zezza Andrea, rispettivamente coniuge e altro figlio del de euius.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, avendo ritenuto che la voltura catastale dell'immobile, avvenuta anche in nome del convenuto Zezza Mauro, non poteva essere considerata alla stregua di un atto di accettazione tacita, non essendo possibile, tenuto conto del tempo trascorso, stabilire chi degli interessati avesse avanzato la relativa richiesta. La Corte d'appello è andata in contrario avviso, ritenendo che la voltura fosse stata eseguita anche nell'interesse del chiamato convenuto, il quale aveva comunque ratificato l'operato del diverso soggetto che, in ipotesi, aveva materialmente curato l'adempimento.

Per la cassazione della sentenza Zazza Mauro propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 476 c.c. Si rimprovera alla Corte d'appello di non avere fatto corretta applicazione della regola secondo cui l'accettazione tacita può riconoscersi solo al cospetto di un'attività personale del chiamato, di cui nella specie non era data la prova. In questo modo la corte di merito ha fatto conseguire l'accettazione del chiamato da un contegno di mera inerzia, che non potrebbe annoverarsi neanche quale ratifica della voltura eseguita su iniziativa altrui.

Ric. 2020 n. 20152 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è inammissibile. It insegnamento costate di questa Suprema corte che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum ,gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017).

La decisione impugnata, nel riconoscere l'avvenuta accettazione tacita in conseguenza della voltura catastale dell'immobile ereditario, oggetto di pignoramento, ha avuto ben presente tale principio. Nondimeno, secondo la Corte d'appello, «doveva valorizzarsi l'interesse alla predetta richiesta/presentazione che, valutando il contesto familiare e la natura dell'immobile, non poteva che essere ricollegata ai componenti del ristretto nucleo familiare del defunto sig. Zezza Ernesto: la moglie e i due tigli. Con l'ulteriore considerazione che l'acquisizione di quel bene al patrimonio dei tre eredi, per successione legittima, costituiva una naturale ed automatica conseguenza del loro interesse concreto, non essendo emersi in giudizio elementi contrari all'accettazione dell'eredità paterna da parte del figlio Mauto (a differenza del fratello Andrea e/o della madre).

E tenuto conto che l'accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso negotiorum 'est/o, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento o dello svolgimento di attività procuratoria [...], non par dubbio al Collegio che il lungo lasso di tempo Ric. 2020 n. 20152 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- trascorso dalla presentazione della denuncia di successione e dalla voltura catastale del bene (1985) debba comportare una valutazione di piena ratifica dell'operato di altro chiamato all'eredità che aveva effettuato la voltura suddetta anche nell'interesse di Zezza Mauro».

Emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, che la Corte d'appello, diversamente da quanto si sostiene da parte del ricorrente, non ha valorizzato un contegno di mera inerzia al fine di farne discendere la tacita accettazione dell'eredità, ma ha accertato che la voltura catastale dell'immobile fosse riferibile anche a Zezza Mauro, discendendone da ciò l'applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la voltura catastale appartiene all'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).

Nella decisione nel suo complesso, pertanto, non si rinvengono errori logici o giuridici. Pertanto, l'apprezzamento circa la ricorrenza di una fattispecie di tacita accettazione di eredità, integrando un tipico apprezzamento rimesso al giudice di merito, è incensurabile in questa sede (Cass. n. 3950/1976; n. 2663/1999; n. 12753/1999 n. 4843/2019). Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto tv art. 13, comma 1-quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiant inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida Ric. 2020 n. 20152 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- nell'importo di € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,