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Ordinanza — n. 33513/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional appeal on restitution claim due to concurrent litigation regarding lawyer fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33513/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially granted the jurisdictional appeal against an order declaring the case pending in another proceeding. The appellant argued that the lower court erred in finding no concurrent litigation between the restitution claim and the separate fee assessment action. The court ruled that since the fee assessment covered the same amounts as the prior judgment, the two proceedings were indeed concurrent, necessitating the dismissal of the restitution claim to avoid double adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 39, 91, 96 c.p.c.: When two proceedings concern the same subject matter and parties, a finding of concurrent litigation (litispendenza) requires the dismissal of the redundant claim to prevent contradictory judgments.

Parole chiave

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concurrent litigation jurisdictional appeal lawyer fees restitution claim double adjudication procedural economy case dismissal compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Cristian Dell'Arena; -non ha svolto attività difensiva l'intimato avvocato Tofi; considerato che: -deduce il ricorrente, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 39 c.p.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cod.
Art. 91 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
art. 702 bis cod. proc. civ
art. 39 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13097-2020 proposto da: DELL'ARENA CRISTIAN , elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago 9, presso lo studio dell'avvocato Michele Pontecorvo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Cannizzaro; - ricorrente - contro TOFI VINICIO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia, depositata il 19/02/2020; c2671(Z7,{7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale T.

Basile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; rilevato che: -Cristian Dell'Arena ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia che ha dichiarato la litispendenza e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo; -con sentenza n. 293 del 2015, il Tribunale di Imperia aveva condannato i signori Christian e Lanfranco dell'Arena al pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali rese loro dall'avvocato Toti; -avverso detta sentenza i sígg.ri signori dell'Arena hanno proposto gravame, deducendo l'inammissibilità della pretesa dell'avvocato Toti in quanto introdotta con atto di citazione in luogo del ricorso al rito sommario speciale ex art. 702 bis cod. proc. civ. e dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011; - in accoglimento del gravame la Corte d'appello di Genova riformava la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità della pretesa del legale per essere stata erroneamente azionata; -nei confronti della statuizione d'appello i signori Dell'Arena hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello aveva omesso di rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Imperia in composizione collegiale per la decisione integrale sulla pretesa dell'avvocato Tofi; - Cristian Dell'Arena ha altresì introdotto ricorso monitorio al fine di ottenere la restituzione delle somme versate all'avvocato Toti in esecuzione della sentenza di primo grado;

Ric. 2020 n. 13097 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- -avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto ha proposto opposizione l'avvocato Tofi, deducendo che in ogni caso l'importo era dovuto in ragione della attività professionale espletata; -l'avvocato Tofi ha anche introdotto un separato giudizio sommario speciale avente ad oggetto l'accertamento dei propri compensi professionali; - il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dai signori Dell'Arena ha ritenuto la litispendenza tra il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente in cassazione avente ad oggetto la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Imperia per l'accertamento delle pretese azionate dall'avvocato Tofi nei confronti dei signori Dell'Arena e, conseguentemente, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo; -avverso detta ordinanza viene proposto regolamento di competenza da parte del sig.

Cristian Dell'Arena; -non ha svolto attività difensiva l'intimato avvocato Tofi; considerato che: -deduce il ricorrente, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cod. proc. civ. nonché degli articoli 91 e 96 cod. proc. civ. per avere l'ordinanza impugnata ritenuto la litispendenza fra giudizi aventi riguardo a soggetti diversi e diversi petitum nonché per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione alle spese di lite ed alla domanda per lite temeraria; -osserva il Collegio che non ricorre la litipendenza - che presuppone la contemporanea pendenza della «stessa causa» davanti a giudici diversi- con riferimento al giudizio introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto corrisposto dal Dell'Arena Cristiane e Lanfranco Ric. 2020 n. 13097 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -3- all'avvocato Tofi in adempimento della sentenza n. 293/2015 del Tribunale di Imperia, trattandosi degli effetti restitutori eventualmente connessi alla decisione sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi azionata in precedenza e pendente in cassazione; - ricorre, invece, la litipendenza, con la domanda di accertamento dei compensi introdotta dall'avvocato Tofi con il rito sommario non essendo dimostrato che si tratta di compensi diversi da quelli azionati in precedenza avanti al Tribunale di Imperia; - ne consegue, quindi, che il provvedimento impugnato va cassato relativamente alla domanda di restituzione delle somme versate proposta da Dell'Arena Cristian e va disposta la prosecuzione del relativo giudizio innanzi al Tribunale di Imperia con riassunzione nei termini di legge; -va confermato nella restante parte il provvedimento impugnato; -la censura sulle spese è assorbita nell'accoglimento del ricorso e nell'ordine di riassunzione del giudizio, al termine del quale il Tribunale di Imperia provvederà sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata limitatamente alla domanda di restituzione delle somme proposta da Cristian e Lanfranco Dell'Arena, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; conferma nel resto il provvedimento impugnato. Così deciso a Roma, nell