Italian Supreme Court dismisses appeal on preliminary contract resolution due to lack of jurisdiction over factual intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the buyer's request to rescind a preliminary sales contract based on the property's intended use. The Court of Appeal had correctly ruled that the contract explicitly designated the property for office use, making the buyer's claim regarding a change to residential use a matter of factual reconstruction reserved for the trial judge. Consequently, the Supreme Court found the lower court's reasoning sound and the appeal lacking in legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Supreme Court lacks jurisdiction to review factual determinations regarding the parties' intent in contract interpretation, reserving such assessments exclusively for the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28616-2019 proposto da: COLLU IGNAZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE n. 102, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TAVONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO COCO - ricorrente - contro OLLA MARIA TERESA, MACIS MAURO, MACIS BENEDETTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 82, presso lo studio dell'avvocato CANTARO FELICE ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO MALLUS - controricorrente - nonchè contro VIVARINI SIMONE - intimato - avverso la sentenza n. 481/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Collu Ignazia evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari Olia Maria Teresa, Macis Benedetto, Macis Mauro e Vivarini Simone, i primi tre come promittenti venditori, ed il quarto come mediatore immobiliare, invocando la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 7.4.2005, perché il bene compromesso in vendita non aveva destinazione abitativa, ma uso ufficio, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme percepite in acconto sul prezzo di vendita, i primi tre, e per la mediazione, il quarto.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda. Con sentenza n. 10/2016 il Tribunale accoglieva la domanda. Interponevano appello 011a Maria Teresa, Macis Mauro e Macis Benedetto e si costituiva in seconde cure Collu Ignazia, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 481/2019, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva l'impugnazione rigettando la domanda proposta da Collu Ignazia. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Collu Ignazia affidandosi a sei motivi. Resistono con controricorso Olia Maria Teresa, Macis Mauro e Macis Benedetto.
Vivarini Simone, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 28616 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 481/2019, la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione di prima istanza, ha respinto la domanda proposta da Collu Ignazia, promissaria acquirente, nei confronti dei promittenti venditori, di risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 7.4.2005.
La Corte isolana ha in particolare ritenuto che, in base al tenore letterale del preliminare, le parti avessero compromesso un immobile ad uso ufficio, e da ciò ha ricavato l'infondatezza della doglianza dell'originaria attrice, che aveva lamentato H fatto che i promittenti venditori non avessero ottenuto H cambio di destinazione dell'immobile, da uso ufficio ad abitativo. Il ricorso si articola in sei motivi, i primi tre dei quali, suscettibili di trattazione congiunta, attengono alla interpretazione del contatto fornita dal giudice di merito e sono inammissibili, in ragione del principio posto da Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972, posto che le censure non riguardano l'inquadramento giuridico della fattispecie, ma la ricostruzione della volontà delle parti, che è un tipico accertamento di merito riservato al giudice di merito, e considerato cha la Corte cagliaritana ha fornito ampia e coerente motivazione, non inficiata da irriducibili contrasti logici, ritenendo decisive le risultanze letterali degli artt. 1, 3 e 8 del contratto preliminare. Il quarto motivo, con cui si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è inammissibile Ric. 2019 n. 28616 sez.
M2 - ud. 10-06-2021 -3- poiché, una volta esclusa la sussistenza dell'obbligo, da parte dei promittenti venditori, di assicurare H mutamento della destinazione d'uso del bene invocata dalla promissaria acquirente, non si configura alcun profilo di violazione del termine fissato nel preliminare per la stipulazione del rogito definitivo, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la natura di detto obbligo. Nella stessa prospettazione di parte ricorrente, infatti (cfr. pag. 5 del ricorso), la mancata stipulazione del definitivo sarebbe stata causata dalla mancanza di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso dell'immobile compromesso in vendita.
Il quinto motivo, rivolto contro l'ordinanza di correzione della sentenza impugnata -che ha integrato la decisione condannando l'odierna ricorrente anche alla restituzione di quanto percepito in base alla decisione di prime cure- è inammissibile, posto che la relativa richiesta era contenuta nelle conclusioni rassegnate in appello e tenuto conto che la statuizione costituisce diretta conseguenza dell'accoglimento del gravame, il cui effetto è la rimozione del provvedimento impugnato. Il sesto motivo, relativo al governo delle spese, è inammissibile poiché la Corte di Appello ha applicato H principio generale della soccombenza".
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei soli confronti dei controricorrenti, vanno poste a carico della parte soccombente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento Ric. 2019 n. 28616 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos