Court dismisses jurisdiction regulation request for interim injunctions, ruling such requests inadmissible under Italian civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the jurisdiction regulation request inadmissible, ordering the case to proceed before the Taranto court. The Taranto court had sought to transfer the matter to a specialized business section, arguing that unregistered design models and unfair competition issues fell within specialized jurisdiction. The court rejected this, noting that while jurisdiction regulations between different judicial offices are generally permissible, they are strictly prohibited for interim measures under Article 700 of the Civil Procedure Code due to their provisional nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 700 c.p.c.; Art. 47 cod. proc. civ.: Jurisdiction regulation requests are inadmissible in interim proceedings because such measures lack the definitiveness required for a formal jurisdictional ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 2261/2021 sollevato dal TRIBUNALE DI TARANTO n. R.G. 5974/2020 del 29/12/2020 nel procedimento pendente tra NEW BAULINE SRL, da una parte, PIEMY GROUP SRL, dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso che conclude chiedendo dichiararsi la competenza della Sezione Ordinaria e la rimessione degli atti della procedura al Tribunale di Taranto. Rilevato che:
1. con provvedimento del 24/10/2020 la sezione specializzata di impresa presso il Tribunale di Bari ha declinato la propria competenza, funzionale e territoriale, a provvedere sul ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da New Bauline S.r.l. nei confronti di Piemy Group S.r.l. per l'inibitoria delle attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di modelli di tavoli, integrante in tesi un'imitazione servile di modelli della ricorrente, in violazione sia delle norme generali in materia di concorrenza sleale, sia delle pattuizioni del contratto di appalto inter partes; 1.1. il Tribunale di Taranto, dinanzi al quale il procedimento è stato riassunto, rilevata la denunzia di «condotte di imitazione servile di modelli di mobili, benché non registratz», ha richiesto il regolamento di competenza di ufficio, ritenendo competente la sezione specializzata in materia di impresa anche in ipotesi di marchio non registrato (Cass. 3399/2018) e concorrenza sleale cd. pura (Cass. 21776/2016); 1.2. la Procura generale ha ritenuto il regolamento ammissibile, ma infondato, in quanto:
i) non si verte in tema di rapporto tra due sezioni dello stesso ufficio giudiziario, che esula dalle questioni di competenza (Cass. 19882/2019); li) l'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) esclude dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese le «sole _fattispecie che non inteOriscono, neppure indirettamente, con l'eserckio dei diritti di proprietà industriale» Cass. 2680/2018); iii) nei casi di concorrenza sleale cd. pura, ove non si riscontra una simile interferenza, sono competenti le sezioni ordinarie (Cass. 5656/2017, 21776/2016, 21762/2013); iv) nel caso di specie non si registra alcuna interferenza di questo genere, mancando l'allegazione di un marchio (anche non registrato: Cass. 3399/2018) e non godendo i disegni e modelli non registrati di analoga tutela rafforzata. Considerato che:
2. il ricorso non risulta ammissibile; 3. è pur vero che la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita Ric. 2021 n. 02261 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- rientra nell'ambito della competenza in senso proprio (Cass. Sez. U, 19882/2019) — a differenza del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa facenti parte del medesimo ufficio giudiziario, rientrante nella mera ripartizione degli affari interni — sicché il regolamento di competenza in esame sarebb,e sotto tale profilo ammissibile, come concluso dalla Procura generale; 3.1. tuttavia, il provvedimento in ordine al quale è stato chiesto il regolamento di competenza è un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., rispetto al quale la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude il ricorso a tale mezzo:
«In tema di procedimenti caute/ari è inammissibile la proposizione del regolamento di competerka, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterkzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi» (Cass.
Sez. U, 18189/2013, 16091/2009; Cass. 1613/2017, 10914/2018).
4. il regolamento va quindi dichiarato inammissibile, con prosecuzione del processo dinanzi al giudice a quo;
5. il carattere ufficioso dell'iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Taranto, dinanzi al quale il processo dovrà proseguire, previa riassunzione nel termine di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de14/