Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural dependency between opposition and damages claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower courts had rejected the opposition to the money order because the alleged defects concerned goods different from those in the original debt, though the judge reduced the claimed amount due to a billing error. The appellant's arguments regarding the lack of a ruling on the damages claim and the revocation of the money order were deemed inadmissible as they merely reiterated existing content without providing new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the submitted arguments merely repeat those of the lower court decisions without offering new facts or legal grounds, particularly when the contested issue is procedurally dependent on a previously rejected claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31303-2019 proposto da: ARIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MONCENIGO n. 16, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA TAMBURELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MAZZONI - ricorrente - contro FERRI RENZO & C. S.N.C., in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 474, presso lo studio dell'avv. GUIDO ORLANDO, che la rappresenta e difende - con troricorrente - avverso la sentenza n. 362/2019 del TRIBUNALE DI MODENA, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato 1'11.3.2013 Aris Sri proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2013, emesso dal Giudice di Pace di Sassuolo in favore di Ferri Renzo & C. Snc., in forza del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.291,61 a fronte di forniture di merce. Nella resistenza della società convenuta, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1/2017, rigettava l'opposizione. L'appello proposto da Aris Sri avverso la decisione di prime cure veniva rigettato dal Tribunale di Modena, nella resistenza della parte appellata, con la sentenza impugnata, n. 362/2019.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Aris Srl, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Ferri Renzo & C. Snc. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso. La controversia ha ad oggetto una fornitura di materiale. A seguito del mancato pagamento della committente Aris Srl, Ferri Renzo & C. Snc ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo.
L'opposizione proposta da Aris Srl, fondata su presunti vizi del materiale, è stata rigettata in quanto la contestazione si riferiva a forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace, tuttavia, ha ridotto (su indicazione del creditore) la pretesa azionata in via monitoria dell'importo di € 105,34 a fronte di un errore nella Ric. 2019 n. 31303 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- compilazione di una delle fatture poste a base del credito. Il Tribunale, a seguito di appello di Aris Srl, ha confermato la decisione di primo grado.
Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo di essi il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, mentre con il secondo si duole della mancanza di motivazione sul punto: le doglianze sono inammissibili, dovendosi configurare un rapporto di dipendenza indissolubile tra l'opposizione e la connessa domanda risarcitoria, con conseguente inutilità -una volta respinta la prima sul presupposto che contestazione aveva ad oggetto forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto- di una decisione sulla seconda (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003, Rv. 562504). Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta invece la mancata pronuncia, da parte del Tribunale, della revoca del decreto opposto, sul presupposto che il Giudice di Pace abbia accolto, sia pure in minima parte, l'opposizione spiegata da Aris Srl. La censura è infondata in quanto l'opposizione non è stata accolta, essendosi il primo giudice limitato -come afferma il Tribunale a pag. 3 della sentenza impugnata- a prendere atto di una dichiarazione proveniente dalla parte creditrice e a ridurre, di conseguenza, l'importo dovuto al fornitore".
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Le memorie depositate, rispettivamente, dal ricorrente e dal controricorrente, non offrono argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso ed al controricorso, essendo meramente reiterative del contenuto degli stessi. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 31303 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021. DEPOSITATO