Italian Supreme Court dismisses appeal on lawyer fees, ruling merit review and new evidence inadmissible in civil litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the main appeal and incidental counter-appeal inadmissible regarding a dispute over professional fees. The lower court had reduced the awarded sum by correcting calculation errors and deducting advance payments, while rejecting a request for a mandatory 20% increase. The Court held that the appellate judgment involved an unreviewable assessment of facts and evidence, making any re-evaluation of the merits or proof inadmissible in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 4 D.M. 55/2014: The Court of Appeal's decision on professional fees, involving a discretionary percentage increase and the deduction of advance payments based on a factual assessment of work performed, constitutes a review of merits that cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36993-2019 proposto da: TROPEA SALVATORE, rappresentato e difeso da I l'avv. GIANLUCA RUBINO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro BARBUTO LUCIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORVISIERI n. 17, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRICATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato OTTONE MARTELLI - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1805/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 2.3.2010 Barbuto Luciana proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2010, emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di Tropea Salvatore, in forza del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 39.253,00 a titolo di compenso per l'opera professionale dallo stesso svolta. Nella resistenza dell'opposto, il Tribunale, con sentenza n. 1233/2014, rigettava l'opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 1805/2019, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva in parte l'appello proposto da Barbuto Luciana avverso la decisione di prime cure, riconoscendo al Tropea la minor somma di € 20.400,34.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tropea Salvatore, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Barbuto Luciana, spiegando ricorso incidentale affidato a tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. Rigetto del primo motivo di ricorso principale, con il quale si lamenta l'indebita riduzione della parcella nella misura del 20% del totale, a fronte della mancata applicazione della maggiorazione di cui all'art.3 comma 1 del D.M. n.127/2004, trattandosi di maggiorazione facoltativa e non obbligatoria.
Inammissibilità del secondo motivo di ricorso principale, con il quale si invoca una nuova valutazione del merito. Inammissibilità, o comunque rigetto di tutti e tre i motivi del ricorso incidentale, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che il professionista avesse fornito adeguata Ric. 2019 n. 36993 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- dimostrazione circa lo svolgimento delle attività professionali indicate in parcella ed ha tenuto conto dei pagamenti parziali dedotti dalla ricorrente incidentale, nei limiti in cui ha ritenuto raggiunta la relativa prova".
Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Quanto al primo motivo del ricorso principale, la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 non è obbligatoria, ma facoltativa: illuminante, al riguardo, è la formulazione letterale della disposizione, secondo cui "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento". Peraltro il giudice di merito ha applicato la maggiorazione in discussione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), pervenendo comunque ad una somma finale inferiore di quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, all'esito della correzione di alcuni errori di calcolo nei conteggi proposti dal Tropea e della detrazione, dal totale riconosciutogli, degli acconti percepiti.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, non sussiste alcun profilo di apparenza della motivazione; il giudice di merito ha infatti ritenuto, all'esito di una valutazione di fatto non utilmente sindacabile in sede di legittimità, che il Tropea avesse dimostrato lo svolgimento dell'attività professionale; che il medesimo aveva percepito acconti, che la Corte di Appello ha detratto dal totale riconosciutogli; che fosse dovuta la maggiorazione di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014; che, all'esito, spettasse al Tropea la somma di cui in dispositivo.
Il ragionamento è idoneo ad esprimere la ratio della decisione e si risolve, come detto, in un apprezzamento di merito. Quanto invece ai motivi del ricorso incidentale, essi mirano Rtc. 2019 n. 36993 sez. M2 - ud. 10-06-2021 N -3- ad ottenere un riesame della valutazione di fatto proposta dal giudice di merito, estraneo alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 Rv. 627790). Non si ravvisa, invero, l'inversione dell'onere della prova lamentata con il primo motivo, avendo il giudice di merito ritenuta conseguita, da parte del Tropea, la prova dello svolgimento del mandato, mediante la documentazione prodotta in atti del giudizio di merito.
Né la Corte di Appello ha attribuito alcuna presunzione di veridicità alla parcella, come si sostiene -erroneamente- nel secondo motivo, posto che, come detto, l'attività è stata ritenuta provata all'esito di una globale ponderazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. Ed infine, non vi è alcuna omessa considerazione degli acconti versati dalla Barbuto che, invece, sono stati calcolati e decurtati dal totale riconosciuto al Tropea. Le memorie depositate, rispettivamente, dal ricorrente e dal controricorrente, non offrono argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso ed al controricorso, essendo meramente reiterative del contenuto degli stessi.
Tanto il ricorso principale che quello incidentale, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Le spese del presente giudizio di legittimità, a fronte della reciproca soccombenza, sono compensate per intero. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 36993 sez.
M2 - ud. 10-06-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021. ESIDE TE