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Ordinanza — n. 33442/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to inadmissibility of summary procedure ruling under special summary rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33442/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and quashed the lower court's order without remittal. The appellant argued the trial court failed to award fees for investigative work, but the appellate court had correctly applied the special summary procedure for defense fees. The court ruled that such procedural defects are reviewable ex officio and cannot be cured by a subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The special summary procedure for defense fees is directly appealable to the Court of Cassation; procedural inadmissibility is reviewable ex officio and precludes further appeal.

Parole chiave

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special summary procedure defense fees inadmissibility ex officio direct appeal to cassation procedural defect review opposizione al precetto esecutivo compensazione della rendita azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 150/2011
Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l'attività istruttoria, mentre, riguardo all'appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur essendo in discussione l'an del compenso.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
55/2014 e 37/2018, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l'attività istruttoria, mentre, riguardo all'appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur essendo in discussione l'an del compenso.
art. 645 c.p
150/2011, scelta che la pronuncia di appello, respingendo uno specifico motivo dell'impugnazione incidentale, ha ritenuto corretta, osservando che il rito sommario speciale si applica anche ove sia in contestazione l'an della pretesa del difensore, oltre che all'opposizione ex art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12411/2017
Stante la forma della decisione e le regole processuali applicate, l'ordinanza non era appellabile, ma era direttamente ricorribile in cassazione (Cass. 12411/2017; Cass.
Cass. 12248/2016
12411/2017; Cass. 12248/2016).Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell'impugnazione (Cass.
Cass. 25209/2014
12248/2016).Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell'impugnazione (Cass. 25209/2014; Cass.16863/2017; Cass.
Cass. 16863/2017
Cass. 26525/2018
25209/2014; Cass.16863/2017; Cass. 26525/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22050/2020 R.G., proposto da FREDIANI LEOPOLDO E FREDIANI PAOLO, rappresentati e difeso dall'avv. Leopoldo Frediani, con domicilio in Carrara, Via Mazzini 15. -RICORRENTE- contro MOFtACCHIOLI FRANCESCO. (ue“ -INTIMATO- avverso La sentenza della Corte d'appello di Genova n. 125/2020, pubblicata in data 29.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera dì consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello di Genova, respingendo sia l'appello principale proposto dagli avv.ti Leopoldo e Paolo Frediani, che quello indentale del Moracchioli, ha confermato l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con cui il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta daWingiunto, quale obbligato ex art. 68 L.P., condannando l'opponente al pagamento dell'importo di C 8.206,39.

Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l'attività istruttoria, mentre, riguardo all'appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur essendo in discussione l'an del compenso. La cassazione della sentenza è chiesta dagli avv.it Paolo e Leopoldo Frediani con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. Francesco Moracchioli non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme di cui ai DD.MM . 55/2014 e 37/2018, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia erroneamente ritenuto indimostrato che il tribunale non avesse liquidato il compenso per l'attività istruttoria, mentre tale omissione risultava anche dal conteggio inviato al difensore del Moracchiolí. 2.1. Deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità dell'appello. Anche la Corte dìstrettuale ha dato atto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dai difensori era stata trattata ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, scelta che la pronuncia di appello, respingendo uno specifico motivo dell'impugnazione incidentale, ha ritenuto corretta, osservando che il rito sommario speciale si applica anche ove sia in contestazione l'an della pretesa del difensore, oltre che all'opposizione ex art. 645 c.p.c. in materia di compensi di difesa in materia civile, che difatti è stata definita con ordinanza.

Stante la forma della decisione e le regole processuali applicate, l'ordinanza non era appellabile, ma era direttamente ricorribile in cassazione (Cass. 12411/2017; Cass. 12248/2016).Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell'impugnazione (Cass. 25209/2014; Cass.16863/2017; Cass. 26525/2018). Non è necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità del presente ricorso, poiché "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 26525/2018).

La pronuncia va pertanto cassata senza rinvio, non potendo l'appello esser proposto o proseguito. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,