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Ordinanza — n. 33436/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling revocation of condominium administrator falls under voluntary jurisdiction, not civil procedure costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to revoke a condominium administrator falls under voluntary jurisdiction rather than contentious civil procedure. The appellant argued for the revocation of a lower court's decision and the cancellation of costs imposed for procedural temerity. The court held that such appeals are only admissible against cost awards, leaving the substantive revocation decision precluded by prior cassation rulings.

Regesto Legislator

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Art. 742 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 1129 c.c.: Appeals regarding the revocation of a condominium administrator are inadmissible because they concern voluntary jurisdiction acts, whereas only cost awards constitute autonomous obligatory rights subject to cassation.

Parole chiave

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condominium administrator revocation voluntary jurisdiction acts civil procedure costs procedural temerity sanctions inadmissible cassation appeal autonomous obligatory rights prior cassation preclusion impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 742 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
10-06-2021 -4- 742 c.p.c., la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. già disposta provvedendo sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore.
Art. 91 c.p.c.
20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. Ogni altro profilo legato alla legittimità dell'ordinanza del 2 luglio 2019 resta precluso dall'intervenuta decisione sul ricorso R.G.
Art. 1129 c.c.
10-06-2021 -3- quale la corte d'appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp.
Art. 132 c.p.c.
91, 96, comma 3 e 742 c.p.c.", "nullità delle pronunce di condanna" anche in relazione all'art. 132, comma 2, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375 c.p.c.
380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
Secondo tali orientamenti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il Ric.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 742 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348
Cass. Sez. 6 - 2, 30/03/2017, n. 8283
9348; Cass. Sez. 6 - 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524
6 - 2; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass.
Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957
14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).
Cass. Sez. 6 - 2, 29/10/2004, n. 20957
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34877-2019 proposto da: CITINO CLOTILDE, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio GuCCIt dell'avvoCato ALESSANDRO PIERMARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGIO CIOLLARO; - ricorrente - contro PIERONI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI N. 36, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DENISE D'ANNIBALLE; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Clotilde Citino impugna, articolando tre motivi di ricorso per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 96, comma 3 e 742 c.p.c.", "nullità delle pronunce di condanna" anche in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo il decreto reso in data 13 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Firenze sulla domanda di revoca ex art.742 c.p.c. avanzata dalla medesima ricorrente l'ordinanza n. 1166/2019 del 2 luglio 2019 (a sua volta oggetto di ricorso per cassazione).

Carlo Pieroni resiste con controricorso. L'ordinanza del 2 luglio 2019 della Corte d'appello di Firenze rigettò il reclamo proposto da Clotilde Citino avverso il provvedimento del Tribunale di Lucca, con il quale era stata respinta la domanda dei condomini Citino e Bragalusi volta alla revoca giudiziale di Carlo Pieroni dall'incarico di amministratore del Condominio di via Trieste n. 207. La Corte d'appello condannò Clotilde Citino al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la "grave infondatezza delle ragioni a sostegno del reclamo e la temerarietà del comportamento processuale".

Il decreto pronunciato il 13 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Firenze ha poi respinto la domanda di revoca ex art. 742 c.p.c., in quanto fondata sul presupposto della erroneità della condanna alle spese statuita nell'ordinanza del 2 luglio 2019 I motivi di ricorso di Clotilde Citino reiterano quelli già formulati nel ricorso R.G. 29860-2019 (deciso da questa Corte con ordinanza 6 maggio 2021 n. 11866), con cui venne impugnata per cassazione l'ordinanza del 2 luglio 2019. Si deduce che il provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio Ric. 2019 n. 34877 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- non possa contenere alcuna statuizione sulle spese, censurando poi la mancanza di motivazione e la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria e dichiarato altresì di rinunciare ai motivi di ricorso riguardanti la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. (con ciò rendendo superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure), insistendò invece per la illegittimità del provvedimento impugnato quanto alla mancata revoca della condanna ex art.96 c.p.c.

Va premesso che il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti (Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7623). In ogni - modo, le censure introdotte sono contrarie ai consolidati orientamenti di questa Corte sulle questioni di diritto decise, senza offrire elementi che inducano a confermare o mutare tali orientamenti, e ciò agli effetti dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Secondo tali orientamenti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il Ric. 2019 n. 34877 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- quale la corte d'appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., così come quello che decida sulla relativa istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass.

Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 - 2; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). E' parimenti del tutto conforme all'orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. Ogni altro profilo legato alla legittimità dell'ordinanza del 2 luglio 2019 resta precluso dall'intervenuta decisione sul ricorso R.G. 29860-2019, con cui quel provvedimento venne impugnato per cassazione.

Nella ordinanza 6 maggio 2021 n. 11866 di questa Corte si è affermata anche la insindacabilità della condanna alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. di Clotilde Citino per la "grave infondatezza delle ragioni a sostegno del reclamo e la temerarietà del comportamento processuale" statuita dalla Corte d'appello di Firenze nella ordinanza n. 1166/2019 del 2 luglio 2019. Tanto meno può essere censurata davanti alla Corte di Cassazione la decisione della Corte d'appello che non abbia revocato, ai sensi dell'art. Ric. 2019 n. 34877 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- 742 c.p.c., la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. già disposta provvedendo sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Sussistorio i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 gi