Ordinanza Interlocutoria — n. 33387/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3933-2020 proposto da: CERQUA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato LUCA GARRAMONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA PAOLA GENTILI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - CalltfOliCatTC17tC - avverso la sentenza n. 2548/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 33387/2021 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 15.7.19, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Tivoli del 26.11.16, ha dichiarato l'obbligo del professionista in epigrafe di iscrizione alla gestione separata INPS e di pagamento dei contributi per l'anno 2005, in ragione della non occasionalità dell'attività, della non prescrizione dei contributi, della debenza delle sanzioni per omessa iscrizione e denuncia dei redditi a fini contributivi. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 4 motivi, cui resiste con controricorso l'INPS.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3933-2020 proposto da: CERQUA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato LUCA GARRAMONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA PAOLA GENTILI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - CalltfOliCatTC17tC - avverso la sentenza n. 2548/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 15.7.19, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Tivoli del 26.11.16, ha dichiarato l'obbligo del professionista in epigrafe di iscrizione alla gestione separata INPS e di pagamento dei contributi per l'anno 2005, in ragione della non occasionalità dell'attività, della non prescrizione dei contributi, della debenza delle sanzioni per omessa iscrizione e denuncia dei redditi a fini contributivi. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 4 motivi, cui resiste con controricorso l'INPS.
Deduce il contribuente che il debito era prescritto (primo motivo), che non è stata accertata l'abitualità della prestazione nel 2005 (secondo motivo), che non è configurabile una generale obbligatorietà delòla contribuzione di chi è iscritto e contribuisce alla "propria" cassa professionisti (terzo motivo) e che comunque le sanzioni applicate, riferite a fattispecie di evasione e non di omissione contributiva, sono illegittime, non essendo configurabile evasione in ragione della mera mancata compilazione del quadro RR della dichirazione dei redditi (quarto motivo).
Ric. 2020 n. 03933 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- Il Collegio, rilevato che, con particolare riferimento alle questioni sollevate dal quarto motivo di ricorso, non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, di conseguenza ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta. Così deciso all'Adunanza camerale del ,2 luglio,20 DEPOSITATA I« GANCEUiRIA Oegi, li NOV 2021 L CANCELUERE IL CANCELL