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Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 173-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro TARABOCCHIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N. 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA. Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza. A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali riduzione della rendita d'invalidità adeguamento della rendita decisioni in materia di pensione di anzianità accredito di vecchiaia deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 173-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro TARABOCCHIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N. 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza. A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso. Resiste il contribuente con controricorso. Il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 00173 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta. Così deciso all'Adunanza camerale d o 2021. IL PRESI Margheri IL CANCE.LLIERE E