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Ordinanza Interlocutoria — n. 33382/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits labor agency case to Section 4 for joint handling of pending similar appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33382/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order by remitting the case to the Fourth Civil Section for potential joint treatment with other pending appeals. The appellant challenged a Brescia Court of Appeal decision regarding labor agency contracts and collective agreement violations, while the respondent argued for partial lapse of rights. The court decided to transfer the matter because other cases involving identical legal issues were already pending before the same section, necessitating a unified solution.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: When multiple appeals concerning identical legal questions are pending before the same section, the court must remitt the case for joint handling to ensure a unified solution.

Parole chiave

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joint handling of cases pending appeals labor agency contracts collective agreement violation remitt to section unified solution procedural economy durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
III del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 29.7.2013 (art. 360, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
III del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 29.7.2013 (art. 360, n. 4 c.p.c.)».
art. 380 bis c.p
Il ricorrente ha altresì depositato una "Memoria ex art. 380 bis c.p.c.".
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Testo completo

.\2.,01eN ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4044-2020 proposto da: KHAN MUHAMMAD ALI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; - ricorrente - contro OPS OFFICINE PRESSOFUSIONE SCOTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CUZZETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 349/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 349/2019, pubblicata il 15.10.2019, ha respinto il gravame interposto da Khan Muhammad Alì, nei confronti di O.P.S. Officine Pressofusioni Scotti S.r.l., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale, in via preliminare, era stata ritenuta fondata l'eccezione di parziale decadenza sollevata dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d, della I. n. 183 del 2010, rispetto a gran parte dei contratti di somministrazione impugnati tranne l'ultimo, stipulato in data 15.4.2016, posto che l'impugnazione stragiudiziale era intervenuta soltanto con pec del 22.6.2016, e dunque oltre 60 giorni dalla cessazione dei contratti precedenti; ed inoltre che i vari contratti che si erano succeduti nel tempo non potevano essere considerati come un unico contratto, secondo quanto sostenuto dal ricorrente.

Relativamente al merito, il giudice di prima istanza aveva reputato che le molteplici assunzioni del ricorrente non violassero il termine di 36 mesi, poiché la norma di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, cui corrispondeva quella di cui all'art. 34 del D.Igs. n. 81 del 2015, aveva escluso l'applicabilità del predetto limite ai contratti di somministrazione.

2. Per la cassazione della sentenza Khan Muhammad Alì ha proposto ricorso articolando due motivi; la O.P.S. Officine \O•hpressofusiontScotti S.r.l. ha resistito con controricorso.3. Il ricorrente ha altresì depositato una "Memoria ex art. 380 bis c.p.c.".

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 5.5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale (art.360, n. 3 c.p.c.».

6. Con il secondo motivo si denunzia la «nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul motivo d'appello relativo alla violazione dell'art. 4, lett.

a) del cap. III del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 29.7.2013 (art. 360, n. 4 c.p.c.)».

7. Preliminarmente, il Collegio rileva che altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto del presente giudizio risultano pendenti dinanzi alla Quarta Sezione civile di questa Corte. Pertanto, in vista di una soluzione unitaria delle medesime, è necessario rimettere alla predetta Sezione anche il presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Quarta per eventuale trattazione congiunta con altre cause aventi il medesimo oggetto. Così deciso nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021 Il Pr sidente Dott.ssa Cara "-DEPOSITAT