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Ordinanza — n. 33353/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal and settlement agreement reached during proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33353/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following a joint declaration by the parties to withdraw their claims and counterclaims. Vanessa Arrigoni and Roma Capitale had previously litigated a liability case regarding a pedestrian injury caused by a hidden pothole, with the lower court initially ruling against the plaintiff before the appeal stage. The Supreme Court dismissed the appeal because the parties reached a settlement agreement, waiving further litigation and agreeing to offset all legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties declare a mutual withdrawal of the appeal and counter-appeal with a total compensation of costs, the judgment is declared extinct without allocation of expenses.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings offset of legal costs cassation appeal dismissal joint declaration of parties no further litigation responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
PQM La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l'art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
PQM La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l'art. 391 cod.proc. civ.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 17424-2020 proposto da: ARRIGONI VANESSA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo studio dell'avvocato DANIELE BERARDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MORO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA RAIMONDO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19736/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:

1. Con atto notificato via pec il 18/6/2020, Vanessa Arrigoni propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 19736/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/10/2019 e non notificata. Roma Capitale ha presentato controricorso. Il Fallimento della GECOM s.r.I., intimato, non ha svolto difese in questa sede.

2. Vanessa Arrigoni conveniva Roma Capitale per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/1/2009 quando, per agevolare la discesa della madre dalla vettura, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca posta sul marciapiede piena d'acqua, celata e non prevedibile, in assenza di sufficiente illuminazione pubblica. Si costituiva il Comune convenuto spiegando domanda di man leva nei confronti della GECOM s.r.l. in forza del contratto di appalto stipulato inter partes. Il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda compensando le spese di lite.

3. Avverso la pronuncia di primo grado, la sig.ra Arrigoni ha interposto appello principale e l'ente comunale appello incidentale. Il Tribunale ha rigettato il gravame della danneggiata ritenendo non provato il nesso causale tra la res in custodia e i danni subiti; invece, ha accolto l'appello di Roma Capitale quanto all'erronea compensazione delle spese di lite disposta in prime cure e, per l'effetto, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.

4. I difensori delle parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memoria congiunta in cui dichiarano di avere rinunciato al ricorso e al controricorso. Considerato che:

5. Rilevato preliminarmente che la ricorrente e il resistente hanno fatto pervenire presso la cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con cui dichiarano che non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ()\'\ quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell'art. 390 la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese. PQM La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l'art. 391 cod.proc. civ. dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Roma 10 giugno 2021 Il Presidente Chi