Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific nullity grounds in the appeal against the arbitration award. The court ruled that the appellate court correctly applied the principle of freedom of forms in arbitration proceedings. The court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for nullity in the original appeal against the arbitration award. The court decided that the Supreme Court can only review the appellate court's decision, not the arbitration award directly. The appeal was dismissed as inadmissible due to the lack of specific nullity grounds in the appeal against the arbitration award. The court ruled that the appellate court correctly applied the principle of freedom of forms in arbitration proceedings. The court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for nullity in the original appeal against the arbitration award. The court decided that the Supreme Court can only review the appellate court's decision, not the arbitration award directly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The appellate court had rejected the challenge to an arbitration award based on a violation of the principle of adversarial proceedings, citing the freedom of forms in arbitration. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for nullity in the original appeal against the award. Consequently, the Supreme Court could not examine the arbitration award directly but could only review the appellate court's decision on the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 829, comma 1, c.p.c.; The Supreme Court cannot examine the arbitration award directly in an appeal against the decision on nullity, but only the appellate court's decision, which must be adequately motivated regarding the specific grounds for nullity raised in the original appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30206/2019 proposto da: LE RONDINI 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Lorenzo Il Magnifico n. 84, presso lo studio degli avvocati Antonio Petrongolo e Giovanni Colla, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro EUROSPIN LAZIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell'avvocato Maria Saracino, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1845/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il 7/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1°/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma, con sentenza n.1845/2019, depositata in data 7/3/2019, ha respinto l'impugnazione della Le Rondini 2 srl, nei confronti di Eurospin Lazio spa, avverso lodo arbitrale emesso nel 2012, sulla base di clausola compromissoria pattuita in contratto del 2001 di affitto di ramo di azienda, con il quale era stata respinta una domanda della Le Rondini di accertamento del diritto al risarcimento del danno dovuto da Eurospin per mancato rispetto, in violazione dei patti negoziali, dei limiti territorialEt e del diritto di prelazione pattuiti e comportamento di concorrenza sleale.
In particolare, i giudici d'appello, per quanto qui ancora interessa, hanno sostenuto che l'unico motivo di nullità, sollevato ex art.829, comma 1 n. 9, c.p.c. (violazione del principio del contraddittorio sia per avere gli arbitri, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, omesso di pronunciarsi sulle altre richieste istruttorie di prove orali articolate, anteriormente alla pronuncia definitiva del lodo, sia per illogicità manifesta, essendosi ammessa una consulenza finalizzata alla quantificazione del danno anteriormente alla previa istruttoria sull'an delle condotte illecite contestate), era infondato, atteso che, vertendosi in ipotesi di lodo soggetto alla disciplina anteriore alla Riforma del 2006 ed improntato alla libertà delle forme, in difetto di espresso richiamo delle parti alle norme procedimentali del processo ordinario di cognizione, il vizio di violazione del principio del contraddittorio non sussisteva, in difetto di effettiva compronnissione del diritto di difesa della parte, in quanto, nella specie, in relazione alla Ric. 2019 n. 30206 sez.
M1 - ud. 1°-07-2021 -2- prima doglianza, gli arbitri avevano concesso termine alle parti per dedurre, all'esito del deposito della consulenza, sulla persistente rilevanza delle altre richieste istruttorie, non rilevando la mancata adozione di uno specifico provvedimento di rigetto prima della decisione nel merito; in relazione all'ulteriore doglianza, non sussisteva un vizio di illogicità del percorso argomentativo seguito nell'ambito della motivazione del lodo, considerato che, in sede di ammissione della consulenza tecnica e di formulazione dei quesiti, era stato demandato al consulente anche l'accertamento ed identificazione del mercato rilevante, in relazione quindi all' an della pretesa risarcitoria, e comunque tale vizio era configurabile solo in ipotesi di motivazione del tutto mancante.
Avverso la suddetta pronuncia, la Le Rondini 2 srl propone ricorso per cassazione, notificato il 3-4/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di Eurospin Lazio spa (che resiste con controricorso, notificato 1'11/11/2019). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 829, comma 10 n. 9 c.p.c., nonché 1362, 1363, 1365, 1367, in relazione al mancato esame della dedotta violazione del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa, trattandosi di lodo arbitrale impugnabile anche per errori di diritto relativi al merito della controversia, essendo stato emesso in virtù di clausola compromissoria stipulata nel 2001, anteriormente all'entrata in vigore della Riforma del 2006; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione Ric. 2019 n. 30206 sez.
M1 - ud. 1°-07-2021 -3- dell'art.829, comma 1°, n. 12, c.p.c., in relazione all'omessa motivazione sul vizio dedotto di nullità del lodo per omessa pronuncia sulla responsabilità di Eurospin per illecito concorrenziale (apertura di punti vendita in adiacenza a quelli pertinenti la ricorrente).
2. La prima censura è inammissibile, avendo la Corte di merito esaminato l'unico motivo di impugnazione sollevato, ai sensi dell'art.829 ,comma 1 n. 9, c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il vizio dedotto di nullità del lodo per violazione dell'art.829 n. 9 c.p.c., rilevando che le parti non avevano scelto l'osservanza rigorosa delle norme processuali e che comunque il principio del contraddittorio e della parità di trattamento era stato rispettato. Ora, quando non siano state fissate le regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come espressamente stabilito dall'art. 816 cod. civ., prima della Novella 2006, ed ora dall'art.816 bis c.p.c., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento (Cass- 11936/2011).
Questa Corte ha poi chiarito che «in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento Ric. 2019 n. 30206 sez. M1 - ud. 1°-07-2021 -4- nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse» (conf.
Cass. 8331/2018; 5243/2019). Ora, tali principi sono stati osservati dalla Corte d'appello, la quale ha rilevato che era corretta la decisione dell'Arbitro sulle forme del processo in assenza di diverso accordo delle parti prima del processo, alla luce della libertà delle forme che caratterizza quindi il giudizio arbitrale, e che il principio del contraddittorio era stato pienamente rispettato nel giudizio arbitrale, con pari trattamento delle parti, anche sotto il profilo delle istanze istruttorie, avendo il collegio arbitrale comunque concesso termine alle parti per dedurre, all'esito del deposito della consulenza, sulla persistente rilevanza delle altre richieste istruttorie, poi implicitamente rigettandole, con motivazione espressa nel lodo, nonché essendo stato demandato al consulente tecnico non solo l'accertamento del quantum della pretesa risarcitoria ma anche i profilo dell' an debeatur in relazione all'individuazione del mercato rilevante ai fini dell'accertamento dell'illecito concorrenziale contestato.
3. Il secondo motivo è inammissibile, per novità della questione, risultando dalla sentenza impugnata essere stato Ric. 2019 n. 30206 sez. M1 - ud. 1°-07-2021 -5- denunciato un unico motivo di impugnazione del lodo, ex art.829, comma 1 n. 9, c.p.c., non anche ex art.829, comma 1 n. 12 o comma 3, c.p.c., secondo l'attuale formulazione della disposizione, o comunque ex art.829, comma 10, n. 4, c.p.c., nel testo ante Riforma 2006, per omessa pronuncia da parte dell'arbitro su domanda posta con il quesito; né in ricorso si specifica che fosse stato dedotto tale vizio di nullità del lodo.
Ed in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass. 7588/1999;
Cass.15057/2000; Cass. 11950/2003; Cass. 10809/2015; Cass.25189/2017) .
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarIinammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 7.000,00, a titolo di compensi, oltre C 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2019 n. 30206 sez. M1 - ud. 10-07-2021 -6- da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso